Revoca della sospensione condizionale per reato unificato in continuazione (Cass. pen. Sez. V n. 31263 del 13.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione condizionale della pena concessa con sentenza irrevocabile è revocata di diritto, ai sensi dell’art. 168, primo comma, cod. pen., quando nel termine di due anni il condannato commette un delitto della stessa indole per cui viene inflitta una pena detentiva, salvo diversa valutazione discrezionale del giudice ove la pena da cumulare non superi i limiti dell’art. 163 cod. pen. Il giudice della cognizione può disporre la revoca del beneficio anche quando i due fatti siano unificati dalla continuazione, poiché la nuova condanna fa venir meno la presunzione di astensione dal commettere ulteriori reati su cui il beneficio era stato accordato. L’applicazione della continuazione non sottrae al giudice il potere di incidere sui benefici già concessi, qualora ricorrano i presupposti normativi della revoca.
Il Fatto
Con sentenza del 25 gennaio 2024, il Tribunale di Palermo, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato quattro imputati per il reato di furto di energia elettrica, con le aggravanti della violenza sulle cose e su beni destinati a pubblico servizio. Agli imputati era contestato di essersi abusivamente allacciati alla rete pubblica di distribuzione, mediante collegamento diretto realizzato con cavo volante e previa manomissione della guaina isolante dei conduttori, per alimentare le rispettive abitazioni, in assenza di contratto e di contatore.
Con sentenza del 12 novembre 2025, la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, limitatamente alla posizione di una imputata, ponendo in continuazione il reato oggetto del processo con quelli oggetto di una precedente sentenza irrevocabile, rideterminando la pena e revocando il beneficio della sospensione condizionale riconosciuto con quest’ultima. Avverso la sentenza di appello gli imputati hanno proposto separati ricorsi per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta quattro ricorsi distinti. I ricorsi di tre imputati sono dichiarati inammissibili, perché articolano censure versate in fatto, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione operata dal giudice di appello, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen. Le relative doglianze sono inoltre meramente reiterative di quelle già proposte in gravame, con le quali i ricorrenti non si sono effettivamente confrontati.
Sul piano della motivazione, la Corte richiama il principio per cui il giudice del gravame non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo sufficiente che spieghi in modo logico e adeguato le ragioni del suo convincimento: devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 6, n. 34532 del 22.06.2021, Depretis; Sez. 2, n. 46261 del 18.09.2019, Cammi).
Il ricorso dell’imputata già destinataria della riforma è invece rigettato. Dal combinato disposto dell’art. 168, primo comma, cod. pen. e dell’art. 164, ultimo comma, cod. pen. si desume che la sospensione condizionale è revocata di diritto qualora nel termine di due anni il condannato commetta un delitto della stessa indole per cui viene inflitta una pena detentiva, salvo diversa valutazione discrezionale del giudice quando la pena cumulata non superi i limiti dell’art. 163 cod. pen. Il nuovo reato può costituire causa di revoca anche se i due fatti sono unificati dalla continuazione (Sez. 1, n. 3137 del 07.07.2021, Nozzolillo; Sez. 5, n. 6288 del 16.04.1985, Palumbo).
La Corte conferma il principio per cui il giudice, nell’infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale solo ove ritenga l’imputato meritevole in concreto del beneficio; in caso contrario deve procedere alla revoca di quello concesso in precedenza, avendo constatato il venir meno della presunzione di astensione (Sez. 1, n. 35848 del 11.09.2020, Brunitti; Sez. 3, n. 21457 del 29.01.2015, Sinani). Nel caso in esame la Corte di appello ha congruamente indicato perché il beneficio dovesse essere revocato, valorizzando la pervicacia mostrata dall’imputata nel protrarre la condotta illecita nonostante l’irrogazione della precedente sanzione. Quanto al bilanciamento delle circostanze e alla determinazione della pena, la Corte ribadisce che si tratta di potere valutativo riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Sez. 5, n. 33114 del 08.10.2020, Martinenghi).
Nota della Redazione
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