Trattamento sanzionatorio secondo legge vigente al momento del fatto (Cass. pen. Sez. 1 n. 8806 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di violazione degli obblighi inerenti alla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, il trattamento sanzionatorio applicabile è esclusivamente quello vigente al momento della commissione del fatto. La successiva trasformazione della fattispecie in delitto, con il correlato inasprimento della pena, non può trovare applicazione retroattiva. È pertanto illegale la pena determinata sulla base di una disciplina entrata in vigore dopo la consumazione del reato, con conseguente annullamento con rinvio limitato alla rideterminazione sanzionatoria.
Il Fatto
La Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere per difetto di querela in relazione ai reati di furto aggravato e invasione di terreni, rideterminando la pena per il residuo reato di cui all’art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, per aver violato la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo cinque motivi di doglianza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha scrutinato i motivi di ricorso, dichiarando inammissibili le prime quattro censure. In particolare, in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il Collegio ha ricordato che il relativo giudizio implica una valutazione complessiva e unitaria rimessa al giudice di merito. La motivazione della Corte territoriale, che ha escluso la lieve entità valorizzando il disvalore della violazione di una misura di prevenzione personale, è stata ritenuta coerente e sufficiente, non essendo necessaria una disamina analitica di tutti i parametri normativi.
La censura relativa alla recidiva è stata dichiarata inammissibile in quanto la stessa non era contestata né computata. Manifestamente infondato è stato altresì ritenuto il motivo concernente la pretesa contraddittorietà tra la declaratoria di improcedibilità per alcuni capi e la loro considerazione ai fini della gravità del fatto residuo: il giudice di merito ben può valutare il contesto complessivo della condotta oggetto di condanna. Infondata anche la doglianza sul bilanciamento delle circostanze, atteso che il capo in contestazione non contemplava aggravanti e che le attenuanti generiche erano state riconosciute nella loro massima estensione.
Il Collegio ha invece accolto il quinto motivo. Il reato di cui all’art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, alla data di commissione del fatto, aveva natura contravvenzionale ed era punito con l’arresto da uno a sei mesi. Solo successivamente, per effetto del d.l. n. 123/2023, la fattispecie è stata trasformata in delitto, con un significativo inasprimento del trattamento sanzionatorio. La pena irrogata dalla Corte territoriale è stata pertanto ritenuta illegale, in quanto applicativa di una disciplina non vigente al momento del fatto.
La Corte ha quindi disposto l’annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, dichiarando inammissibile il ricorso nel resto.
Nota della Redazione
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