Dichiarazione mendace sull’ISEE e dolo del beneficio (Cass. pen. Sez. 7 n. 8686 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto previsto dall’art. 95 d.P.R. n. 115/2002 la condotta di chi, al fine di ottenere indebitamente il beneficio dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, renda una dichiarazione strutturata per lasciare consapevolmente intendere un reddito complessivo inferiore a quello reale, omettendo il reddito del convivente pur qualificandolo come soggetto percettore di reddito. In tal caso sussiste il dolo del reato, ravvisandosi una volontaria rappresentazione mendace della situazione economica. Inoltre, ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in esame tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti, essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.

Il Fatto

Il ricorrente proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna aveva confermato la pronuncia del Gup del Tribunale di Bologna che lo aveva condannato per il reato di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115/2002. La contestazione riguardava la falsa dichiarazione resa per l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, avendo il prevenuto indicato esclusivamente il proprio reddito, omettendo quello della compagna convivente, pur avendola qualificata come percettrice di reddito.

La Motivazione della Corte

La Corte di legittimità ha ritenuto che i due motivi di ricorso — concernenti la mancata assoluzione per insussistenza dell’elemento soggettivo e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche — fossero inammissibili, in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dal giudice di merito.

Quanto alla dedotta insussistenza del dolo, la Corte ha ravvisato la piena sussistenza dell’elemento soggettivo, evidenziando che la dichiarazione resa era strutturata in modo da lasciare consapevolmente intendere che il reddito complessivo rilevante ammontasse a una determinata cifra. L’indicazione del solo reddito proprio, omettendo quello della convivente pur qualificandola come percettrice di reddito, ha integrato una volontaria rappresentazione mendace della reale situazione economica.

In ordine al diniego delle attenuanti generiche, la Corte ha richiamato il principio per cui il giudice non è tenuto a considerare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, essendo sufficiente il riferimento a quelli decisivi. Nel caso di specie, la marcata intensità del dolo — finalizzato a conseguire un indebito beneficio economico con pregiudizio per i soggetti effettivamente bisognosi — ha giustificato la valutazione di una condotta tutt’altro che minimale.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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