Assoluzione: l’imputato può impugnare per ottenere formula più favorevole (Cass. pen. n. 10531/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’imputato assolto con la formula “perché il fatto non costituisce reato” conserva interesse a impugnare per ottenere una formula liberatoria più ampia, quale “perché il fatto non sussiste” o “per non aver commesso il fatto”, quando da essa derivino effetti più favorevoli nei giudizi civili, amministrativi o disciplinari. Se l’appello aveva specificamente contestato anche la sussistenza materiale dell’elemento oggettivo, il giudice di secondo grado non può limitarsi a ritenerlo “pacifico” e pronunciare assoluzione per difetto dell’elemento soggettivo senza confutare le censure sulla prova del fatto.
Il Fatto
L’imputato era stato condannato in primo grado per violenza sessuale. In appello contestava sia la sussistenza materiale delle condotte descritte nell’imputazione sia l’elemento soggettivo, censurando in particolare l’attendibilità della persona offesa e diversi aspetti della ricostruzione fattuale.
La Corte d’appello riformava la condanna e assolveva l’imputato perché il fatto non costituisce reato, ritenendo mancante l’elemento psicologico. La difesa ricorreva per cassazione sostenendo che la Corte territoriale avesse omesso di motivare sulla richiesta di assoluzione per insussistenza del fatto e avesse dato per “pacifica” la realizzazione materiale delle condotte senza confrontarsi con le specifiche censure formulate nell’atto di appello.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ritiene il ricorso ammissibile e fondato. La Corte d’appello aveva affrontato il profilo soggettivo del reato, ma non aveva sviluppato un’autonoma motivazione sulla sussistenza materiale delle condotte contestate. Nonostante l’appello avesse investito espressamente anche l’elemento oggettivo, la sentenza si era limitata ad affermare che l’approccio a sfondo sessuale fosse “pacifico”, senza spiegare perché le articolate contestazioni difensive dovessero essere disattese.
La Corte rileva che il giudice di secondo grado non può eludere un motivo di appello specificamente diretto a contestare la prova del fatto. Quando l’impugnazione mette in discussione la stessa esistenza materiale della condotta, occorre una risposta motivazionale effettiva, idonea a confrontarsi con le ragioni prospettate dall’appellante. La mera affermazione assertiva della pacificità del fatto non soddisfa tale obbligo.
La Cassazione chiarisce inoltre che l’imputato conserva interesse a impugnare una sentenza assolutoria quando chiede una formula più ampia. L’assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto può produrre effetti più favorevoli rispetto alla formula “perché il fatto non costituisce reato”, anche in considerazione delle conseguenze previste dagli artt. 652 e 653 c.p.p. nei giudizi civili o amministrativi di risarcimento del danno e nel giudizio disciplinare.
Nel caso concreto, la mancanza assoluta di motivazione sulla prova dell’elemento oggettivo impediva di verificare la correttezza della formula assolutoria adottata. La sentenza viene pertanto annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello, che dovrà riesaminare il punto e confrontarsi specificamente con le censure relative alla sussistenza materiale del fatto.
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