Ricorso inammissibile se meramente reiterativo dei motivi d’appello (Cass. pen. Sez. VII n. 23293 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, il ricorso per cassazione che riproponga pedissequamente le doglianze già formulate in appello e ivi puntualmente disattese con motivazione coerente, pertinente ed esaustiva. La mera reiterazione di censure già esaminate, ove si traduca in una proposta di lettura alternativa del compendio fattuale, non è consentita in sede di legittimità, poiché il giudizio di cassazione non può essere convertito in un nuovo esame del merito. La declaratoria di inammissibilità consegue altresì alla manifesta infondatezza dei motivi che censurino vizi non riscontrabili nel tessuto argomentativo della sentenza impugnata.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato, con sentenza della Corte Appello di Torino del 30 ottobre 2025, per il reato di rapina aggravata, contestato ai sensi degli artt. 110 e 628, comma primo e comma terzo, n. 1, cod. pen. La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: asserita mancata riqualificazione del fatto nei termini dell’art. 624-bis cod. pen.; asserita mancata esclusione della circostanza aggravante dell’uso dell’arma; lamentata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen.; infine, censure sul bilanciamento di circostanze e sulla dosimetria della pena ex art. 133 cod. pen. Il ricorso è stato assegnato alla Settima Sezione penale.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che tutti i motivi sono non consentiti, perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello e ivi disattese. A sostegno richiama la propria giurisprudenza di legittimità (Sez. II n. 27816 del 22.03.2019 e Sez. III n. 44882 del 18.07.2014), secondo cui la riproposizione di censure già scrutinate non integra un motivo specifico e ammissibile.
Il percorso argomentativo della Corte d’appello è ritenuto esente da vizi logici, pertinente e direttamente rivolto alla confutazione delle censure difensive. Le doglianze del ricorrente si risolvono, osserva la Corte, in contestazioni sul fatto e in una lettura alternativa del merito, non consentita in sede di legittimità (richiamate Sez. III n. 18521 del 11.01.2018, Sez. V n. 15041 del 24.10.2018, Sez. IV n. 1219 del 14.09.2017 e Sez. V n. 48050 del 02.07.2019).
La Corte esamina quindi nel dettaglio la sentenza impugnata. Quanto allo svolgimento dei fatti, la violenza esercitata ai danni di una delle persone offese risulta strumentale alla sottrazione dei beni interni all’abitacolo dell’autovettura: tale accertamento esclude la riqualificazione dell’accadimento in furto con strappo. In ordine all’aggravante dell’uso dell’arma, il giudice di merito ha ribadito la sua sussistenza, non essendo possibile escluderne l’idoneità intimidatoria nemmeno qualora si fosse trattato di arma giocattolo.
Sul versante sanzionatorio, la Corte conferma il diniego dell’attenuante del risarcimento ex art. 62, n. 6, cod. pen., in ragione della tardività della proposta risarcitoria, e ritiene giustificata la commisurazione della pena e l’esclusione della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, avuto riguardo alla oggettiva gravità del fatto, desumibile dalle modalità della condotta, dalle relative conseguenze e dall’intensità del dolo.
La Corte conclude pertanto dichiarando il ricorso inammissibile e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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