Recidiva esclusa per le contravvenzioni anche se non incide sulla pena (Cass. pen. Sez. I n. 27434 del 21.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La recidiva non è applicabile alle contravvenzioni. L’art. 4 della legge n. 251 del 2005, modificando l’istituto, ha disposto l’aumento di un terzo della pena solo quando un soggetto, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commetta un altro, eliminando la possibilità di applicare la recidiva alle contravvenzioni e ai delitti colposi. Trattandosi di norma di diritto penale sostanziale, essa trova immediata applicazione anche retroattiva. La statuizione che ritenga la recidiva in relazione a una contravvenzione va pertanto annullata senza rinvio, anche quando a quella statuizione non sia seguito alcun aumento illegale della pena.

Il Fatto

La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza del 27/01/2026, ha confermato la condanna resa in primo grado dal Tribunale per il reato di porto ingiustificato di coltello a serramanico, alla pena di mesi dieci di arresto ed euro tremila di ammenda. Il primo giudice aveva escluso i benefici di legge e le circostanze attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali, ritenuti gravi e specifici, e aveva ritenuto la recidiva.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 192 cod. proc. pen., 62-bis, 69, 133 e 133-bis cod. pen. e della legge n. 251 del 2005 in relazione all’art. 99 cod. pen. Il ricorrente ha sostenuto che, trattandosi di reato contravvenzionale, la recidiva non poteva essere contestata, che le attenuanti erano state negate in presenza di precedenti risalenti al 2004 e che la motivazione era contraddittoria in ordine alla particolare tenuità del fatto.

La Motivazione della Corte

La Sez. I ha accolto il ricorso nei limiti di seguito indicati. Il Collegio ha premesso che entrambe le pronunce di merito non hanno escluso la recidiva qualificata contestata, pur in presenza di un reato contravvenzionale. Tuttavia, ha rilevato che tale circostanza non ha inciso sull’entità del trattamento sanzionatorio.

Il passaggio decisivo riguarda la norma applicabile. L’art. 4 della legge n. 251 del 2005 ha modificato l’istituto della recidiva, disponendo l’aumento di un terzo della pena solo quando un soggetto, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commetta un altro, ed ha eliminato la possibilità di applicare la recidiva alle contravvenzioni e ai delitti colposi. Si tratta di norma di diritto penale sostanziale, di immediata applicazione anche retroattiva, come affermato da Sez. I n. 19976 del 29/04/2010.

La circostanza aggravante va dunque esclusa, in coerenza con Sez. I n. 26556 del 25/07/2006. Il Collegio ha precisato che l’illegittimità della statuizione opera anche se a essa non è seguito alcun aumento della pena irrogata a tale titolo.

Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza territoriale esauriente e immune da vizi. L’entità della sanzione, individuata secondo i parametri dell’art. 133 cod. pen., non deriva dall’illegittima operatività della recidiva, ma è stata indicata senza operare alcun aumento per la circostanza aggravante. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato espressamente motivato e la censura sul punto appare versata in fatto. Per il diniego delle attenuanti è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, secondo Sez. III n. 23055 del 23/4/2013. La doglianza sulla sospensione condizionale della pena è stata giudicata generica.

Infine, il mancato riconoscimento della lieve entità impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., come affermato da Sez. I n. 20575 del 20/05/2025. Segue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla recidiva, che si esclude, con conferma nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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