Resistenza a più pubblici ufficiali e concorso formale di reati (Cass. pen. Sez. VII n. 8493 del 28.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra un concorso formale di reati, ai sensi dell’art. 81, comma 1, cod. pen., la condotta di chi, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio. La consapevolezza dell’agente di fronteggiare una pluralità di operanti è elemento idoneo a fondare il concorso, desumibile dalla ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito. La condotta di chi tenta di sottrarsi al controllo dandosi a precipitosa fuga con l’autoveicolo, mettendo in pericolo l’incolumità dei passanti e degli inseguitori, integra gli estremi del delitto di resistenza a pubblico ufficiale di cui all’art. 337 cod. pen.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato, in primo grado e in appello, per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale di cui all’art. 337 cod. pen. La condotta contestata consiste nell’essersi dato a precipitosa fuga alla guida di un’autovettura, dopo un posto di controllo, mettendo in pericolo l’incolumità di numerosi passanti e degli stessi operanti che lo inseguivano. La Corte d’appello di Palermo ha confermato la condanna.
Avverso la sentenza di secondo grado il condannato propone ricorso per cassazione, censurando la ritenuta sussistenza del reato e contestando il riconoscimento del concorso formale tra le fattispecie ascritte in relazione a ciascuno dei pubblici ufficiali coinvolti nell’accaduto.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII dichiara inammissibile il ricorso. I motivi relativi alla conferma in appello della condanna risultano, in primo luogo, privi di fondamento, poiché la sentenza impugnata ha ritenuto la sussistenza del reato con motivazione non illogica. La condotta accertata — aver tentato di sottrarsi al controllo dandosi a precipitosa fuga alla guida di un’autovettura, con pericolo per l’incolumità dei passanti e degli stessi inseguitori — integra pienamente gli estremi del delitto di resistenza, secondo un indirizzo consolidato richiamato dalla Corte (Sez. 2 n. 44850 del 17/10/2019, Rv. 277765-01).
Quanto alla seconda censura, il Collegio la reputa manifestamente infondata. Il ricorrente contestava il concorso formale tra le fattispecie di cui all’art. 337 cod. pen., ascritte con riferimento a ciascuno dei due pubblici ufficiali coinvolti. La Corte osserva che dalla ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale — cui la Corte territoriale si è riportata — emerge che l’imputato era consapevole che l’alt era stato impartito da una pluralità di pubblici ufficiali, postisi all’inseguimento dell’auto in fuga. Tale consapevolezza si desume dalle dichiarazioni degli stessi imputati, i quali hanno riferito di aver agito al fine di sottrarsi al controllo dei carabinieri.
Ricorrono dunque i presupposti per l’applicazione dell’art. 81, comma 1, cod. pen. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite secondo cui, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra un concorso formale di reati la condotta di chi, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio (Sez. U n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771-01).
Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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