Il giudice dell’esecuzione non può revocare ultra petita il beneficio sospensivo (Cass. pen. Sez. I n. 15967 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È legittima la revoca, da parte del giudice dell’esecuzione, della sospensione condizionale della pena concessa in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen. quando la causa ostativa non era documentalmente nota al giudice della cognizione, non essendosi ancora formato il giudicato al momento della pronuncia. L’intervento in sede esecutiva è ammesso ai sensi dell’art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen., trattandosi di emenda di una statuizione adottata in difetto di un dato oggettivamente inesistente. Il procedimento di esecuzione, pur non essendo un giudizio di impugnazione, rispetta il principio della domanda: la richiesta del pubblico ministero o dell’interessato vincola il giudice al petitum, che delimita il perimetro decisorio, mentre è piena la libertà in ordine alla causa petendi. È pertanto illegittima la revoca di un beneficio non compreso nella domanda, perché resa in difetto del necessario atto di impulso.
Il Fatto
Il pubblico ministero chiedeva al giudice dell’esecuzione la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso dalla Corte di appello con sentenza divenuta irrevocabile, rilevando che la concessione era avvenuta in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen., per la preesistenza di un precedente beneficio sospensivo. Il Tribunale di Messina revocava il beneficio richiesto e, ultra petita, anche quello concesso con altra sentenza, divenuta irrevocabile in data successiva, applicando l’art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen.. Il condannato ricorreva per cassazione deducendo l’erronea revoca di un beneficio non investito dall’istanza del pubblico ministero.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo che la conoscenza della precedente condanna da parte del giudice di primo grado, desumibile da una sentenza che negava il beneficio, potesse configurare una pregressa statuizione ostativa all’intervento del giudice dell’esecuzione. In applicazione del principio espresso dalle Sezioni Unite n. 37345 del 2015, la revoca è consentita quando la causa ostativa non era documentalmente nota al giudice della cognizione: nel caso di specie, la sentenza ostativa era divenuta irrevocabile successivamente alla pronuncia della Corte di appello, sicché il dato non era oggettivamente esistente al momento della decisione.
Neppure rileva l’obbligo di acquisire il fascicolo del giudizio, poiché la verifica ivi prescritta presuppone un dato cognitivo esistente e documentalmente acquisibile, mentre qui la causa ostativa si è perfezionata solo dopo la deliberazione. Il giudice dell’esecuzione ha quindi correttamente esercitato il potere di emenda conferitogli dall’art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen., senza sconfinare nelle attribuzioni del giudice della cognizione, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 36460 del 2024 in tema di sovrapposizione di attribuzioni.
È invece fondato il secondo motivo. La Corte ha ribadito che l’incidente di esecuzione, pur essendo un procedimento di prima istanza, è governato dal principio della domanda: la richiesta dell’istante costituisce un tipico atto di impulso che apre l’accesso a una forma di cognizione piena. Il giudice è vincolato al petitum, che delimita il perimetro decisorio, mentre conserva libertà in relazione alla causa petendi, potendo accogliere la richiesta sulla base di ragioni diverse da quelle prospettate. Ogni deviazione dal petitum è foriera di un vulnus al principio dell’integrità del contraddittorio ed è potenzialmente lesiva del diritto di difesa.
Nella specie, il Tribunale di Messina aveva revocato anche un beneficio non oggetto della domanda del pubblico ministero, pronunziando in difetto di petitum e, quindi, senza il necessario atto di impulso. La Corte ha pertanto annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione concessa con la sentenza divenuta irrevocabile il 18 ottobre 2023, rigettando nel resto il ricorso.
Nota della Redazione
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