Revoca ZFU Sisma Centro Italia e continuità aziendale (TAR Marche n. 572 del 03.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia sulla revoca delle agevolazioni della Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia disposta per l’originaria insussistenza dei requisiti, e non per inadempimento di obblighi successivi, perché in tale fase il beneficiario è titolare di un interesse legittimo. L’accertamento della continuità aziendale tra impresa cessata e società di nuova costituzione può fondarsi sul valore probatorio del verbale ispettivo della Guardia di Finanza e sul concetto oggettivo di azienda. La cartella di pagamento che richiama per relationem il provvedimento di revoca è motivata solo se consente di individuare gli importi dovuti, distinguendo quota capitale e quota interessi.
Il Fatto
La società ricorrente otteneva nel 2017 agevolazioni fiscali e contributive per complessivi € 192.000,00 nell’ambito della Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia, dichiarandosi impresa di nuova costituzione. Un’ispezione della Guardia di Finanza segnalava una presunta relazione di continuità con una cooperativa cessata, già posta in liquidazione. Il Ministero adottava quindi un decreto di revoca e chiedeva la restituzione della somma fruita in compensazione, pari a € 116.994,75.
La società impugnava il decreto davanti al TAR Marche in riassunzione di un giudizio declinato dalla giurisdizione tributaria. Con motivi aggiunti impugnava anche la cartella di pagamento emessa su incarico ministeriale per € 140.001,21, deducendone la nullità della notifica e l’indeterminatezza dell’oggetto. Il Collegio accoglieva l’istanza cautelare e ordinava il deposito della documentazione istruttoria.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Tribunale afferma la propria giurisdizione, richiamando le Sezioni Unite n. 19423, 19424 e 19425 del 2021: quando la pubblica amministrazione revoca il provvedimento di ammissione per originaria insussistenza dei requisiti, la posizione del beneficiario è di interesse legittimo. Il decreto impugnato contesta proprio l’insussistenza dei requisiti dell’art. 46, comma 3, d.l. n. 50/2017, e non un successivo inadempimento.
Nel merito, il ricorso introduttivo è respinto. Il Collegio rileva la genericità della prospettazione dei vizi, posto che la società non spiega in che modo l’istruttoria sia carente, a fronte del valore probatorio del verbale ispettivo e della comunicazione del preavviso. Non convincono le argomentazioni sulla discontinuità tra le due attività, fondate su minime differenze nel numero dei dipendenti o sulla chiusura del sito web.
Assume rilievo centrale la sentenza del Tribunale di Macerata n. 888 del 31 maggio 2023, che ha assolto l’amministratore non per l’insussistenza del legame di continuità, ma per il mancato intervento del provvedimento di revoca, presupposto oggettivo del reato di indebita compensazione. Richiamando Cass. n. 8069/2011 sul concetto oggettivo di azienda, il TAR riconosce definitivamente il rapporto di prosecuzione aziendale anche tra la cooperativa e la ricorrente.
I motivi aggiunti sono invece accolti. La cartella che richiama per relationem l’atto presupposto è motivata solo se quest’ultimo determina il quantum (richiamate Cass. ord. n. 18426/2023 e n. 11597/2025). Il provvedimento di revoca appare adeguato, ma la cartella non distingue in modo esplicito quota capitale e quota interessi: gli importi non risultano individuabili. La cartella è annullata, salva la riedizione del potere. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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