L’avviso ex art. 92, comma 2-bis, cod. antimafia è preavviso sostanziale (Cons. Stato n. 578 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La comunicazione prescritta dall’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011 non costituisce semplice avviso di avvio del procedimento, ma preavviso sostanziale dell’esito interdittivo o dell’applicazione delle misure collaborative, da inoltrare solo dopo che l’istruttoria è stata svolta e con l’indicazione degli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa. La sua omissione o la sua trasmissione in forma inidonea integra violazione del contraddittorio procedimentale e determina l’annullamento dell’informazione antimafia. Il vizio non è sanato dall’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, poiché il provvedimento interdittivo non ha carattere vincolato e non è esperibile una prognosi di sostanziale immodificabilità del suo esito. La natura latamente discrezionale del potere prefettizio impedisce al giudice di sostituire la propria ponderazione a quella dell’amministrazione.
Il Fatto
Una società operante nel settore della gestione rifiuti, già attinta da una precedente informazione interdittiva, era stata ammessa per dodici mesi al controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011 e poi sottoposta, per un ulteriore periodo, alla prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis del medesimo decreto. Alla scadenza la società aveva chiesto il rinnovo dell’iscrizione nella white list.
La Prefettura adottò quindi una nuova informativa antimafia interdittiva, cui seguirono la cancellazione dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali e la revoca dell’autorizzazione ex art. 208 d.lgs. n. 152/2006. Il TAR Toscana accolse il ricorso sul rilievo della mancata trasmissione della comunicazione ex art. 92, comma 2-bis. L’Ufficio Territoriale del Governo ha proposto appello, resistendo la società e aderendo la Regione Toscana.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello. In via preliminare ritiene infondate le eccezioni di inammissibilità per difetto di specificità dei motivi e di improcedibilità per asserita acquiescenza dell’amministrazione: la riattualizzazione e l’accoglimento della domanda di iscrizione non integrano una chiara e univoca volontà di rinunciare all’impugnazione, sopravvivendo l’interesse dell’ente a vedere riconosciuta la legittimità della propria attività.
Nel merito, la nota del 10 giugno 2024 si risolve in una semplice comunicazione di avvio ex art. 7 legge n. 241/1990. Diverge dal parametro normativo sotto duplice profilo: la comunicazione deve intervenire a valle dell’istruttoria, non prima, e deve contenere l’indicazione degli elementi sintomatici del pericolo di condizionamento. Entrambe le prescrizioni sono state disattese.
La tesi dell’amministrazione sull’effetto sanante ex art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990 è definita oltremodo fiacca: la memoria trasmessa si limitava a documenti informativi e non affrontava i profili indiziari poi posti a base dell’interdittiva. Richiamando la propria giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. III, n. 248/2024 e n. 8394/2024), la Sezione ribadisce che anche la parziale omessa comunicazione di circostanze a valenza indiziaria è suscettibile di condurre all’annullamento.
Il primo periodo dell’art. 21-octies opera per i soli provvedimenti vincolati, categoria cui non appartiene l’informativa antimafia. Il secondo periodo è inapplicabile perché l’avviso ex art. 92, comma 2-bis non è un avviso di avvio, imponendo il confronto dopo che il procedimento è già istruito. Quanto alla denunciata superfluità del contraddittorio nei casi di rinnovo, la questione è irrilevante: la società non chiedeva un aggiornamento della precedente interdittiva, ma una nuova iscrizione, a fronte della quale l’amministrazione doveva esaminare le circostanze sopravvenute.
La conferma dell’annullamento per il vizio procedimentale, propedeutico al rinnovato confronto, consente di assorbire i motivi sulla fondatezza della prognosi, ritualmente riproposti. Le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra appellante e società, con compensazione verso la Regione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.