Equo compenso non ribassabile e onere di impugnare la lex specialis (Cons. Stato n. 8442 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La clausola della lex specialis che determina l’importo del compenso professionale non soggetto a ribasso, in applicazione della disciplina sull’equo compenso, costituisce previsione della legge di gara che deve essere specificamente impugnata. Il concorrente che non la contesti con censure mirate e che anzi dichiari di averla rispettata non può dolersi in appello dell’esclusione lamentando l’applicabilità di un diverso criterio di calcolo del compenso. Il metodo a vacazione di cui all’art. 6, comma 2, d.m. 17 giugno 2016 opera in via residuale, per le sole prestazioni non determinabili ai sensi del comma 1 e non riconducibili, direttamente o per analogia, alle tabelle allegate. Le attività di verifica di vulnerabilità sismica rientrano tra quelle tabellate e sono liquidabili con i criteri ordinari, anche in assenza di una vera e propria realizzazione di opere.
Il Fatto
Una società di progettazione partecipava alla procedura di affidamento diretto indetta dall’Inps per il servizio di ingegneria e architettura relativo alla verifica della vulnerabilità sismica di un fabbricato strumentale. Il capitolato tecnico prestazionale fissava gli importi a base di gara, indicando in una specifica somma il compenso professionale non soggetto a ribasso, oltre ai costi della manodopera e agli oneri della sicurezza, e individuava la parte soggetta a ribasso nelle indagini e nelle spese accessorie.
A seguito della giustificazione dei ribassi, il Rup riteneva l’offerta non idonea a garantire l’equo compenso e la gara veniva aggiudicata a un altro operatore. Il TAR Molise respingeva il ricorso, ritenendo le voci ribassate prive di copertura economica e l’offerta al contempo anomala ed elusiva della disciplina sull’equo compenso. La società proponeva appello, sostenendo l’applicabilità del calcolo a vacazione per difetto del parametro del costo delle opere da progettare.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dalla constatazione che la regola della non ribassabilità e la stessa misura del compenso promanavano direttamente dalla lex specialis. Il capitolato e la richiesta di preventivo indicavano analiticamente gli importi e il criterio parametrico di determinazione, con richiamo all’art. 41, comma 15, d.lgs. n. 36 del 2023 e all’allegato I.13. Ne deriva che le censure sull’entità del compenso ammissibile avrebbero dovuto rivolgersi contro la legge di gara, non contro gli atti applicativi.
La Corte rileva un profilo decisivo di contraddittorietà: l’appellante afferma di non aver operato alcun ribasso sull’importo dell’equo compenso fissato dalla stazione appaltante, ma nei giustificativi espone un corrispettivo per compensi di entità considerevolmente inferiore, a fronte di altre consistenti voci di spesa che erodono la misura stabilita. In difetto di una specifica impugnativa della previsione di gara, e anzi assumendola come rispettata, l’appello va respinto, non potendosi censurare un’azione amministrativa conforme alla lex specialis non gravata.
In via di ulteriore argomentazione, la Corte esclude comunque la fondatezza del criterio invocato. L’art. 1 d.m. 17 giugno 2016 si riferisce alla progettazione, attività composita che ricomprende prestazioni di varia natura. Le prestazioni oggetto dell’appalto coincidono con quelle delle tabelle Z-2 e Z-1 allegate al decreto, come emerge dal richiamo alle corrispondenti voci dell’allegato I.13. Il metodo a vacazione resta confinato alle prestazioni non determinabili ai sensi del comma 1, e cioè neppure riconducibili per analogia alle categorie tabellari.
Irrilevante è poi l’assenza di una realizzazione di opere: le attività rientrano tra quelle afferenti alla progettazione e l’amministrazione ha determinato il valore delle opere con criterio parametrico al metro cubo, non censurato nel merito e non irragionevole. La Corte richiama, in senso conforme, un proprio precedente sulla medesima disciplina. L’appello è respinto, con compensazione integrale delle spese di lite in ragione della peculiarità della fattispecie e della parziale novità delle questioni.
Nota della Redazione
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