Revocatoria, la condanna al tantundem è implicitamente compresa nell’azione (Cass. civ. Sez. III n. 17526 del 30.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di condanna al pagamento dell’equivalente monetario del bene oggetto di azione revocatoria ordinaria è ricompresa implicitamente nell’azione stessa, poiché oggetto della domanda pauliana non è il bene in sé, ma la reintegrazione della garanzia patrimoniale dei creditori mediante la sua assoggettabilità ad esecuzione. Ne consegue che la condanna al pagamento può essere pronunciata dal giudice anche d’ufficio, ogniqualvolta risulti impossibile la restituzione del bene, e la relativa domanda può essere proposta per la prima volta in appello, in quanto non nuova ma ricompresa nell’azione revocatoria. L’azione revocatoria non ha, invece, di per sé natura restitutoria né risarcitoria, con la conseguenza che il suo accoglimento legittima i creditori a promuovere successivamente le azioni di risarcimento del danno o di restituzione del prezzo.

Il Fatto

La curatela fallimentare di una società in accomandita semplice, estesa ai soci illimitatamente responsabili, agiva in giudizio esponendo che, prima della dichiarazione di fallimento, i soci avevano venduto a un terzo l’unico immobile di loro proprietà, al fine di arrecare pregiudizio ai creditori. Proponeva quindi domanda di simulazione assoluta dell’atto traslativo, in via gradata di simulazione relativa per dissimulazione di una donazione revocabile, e ulteriormente in via subordinata revocatoria della vendita con condanna alla restituzione dell’immobile. In via ancor più subordinata, qualora il bene fosse risultato trasferito a terzi di buona fede per un prezzo maggiore, chiedeva la condanna al pagamento della differenza tra il prezzo della seconda alienazione e quello della prima.

Il Tribunale accoglieva la domanda di revocatoria e rigettava le altre; la Corte d’appello confermava la pronuncia, ritenendo che la pretesa di condanna al tantundem fosse infondata perché l’azione revocatoria ordinaria non avrebbe natura restitutoria né risarcitoria. La curatela ricorreva per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo — che imputava alla Corte territoriale di avere eluso il giudicato sull’accoglimento della revocatoria — è dichiarato inammissibile. Il Collegio osserva che la censura non si misura con la ragione decisoria: la Corte d’appello non ha obliterato il giudicato, ma ha ritenuto che l’accoglimento della revocatoria non abbia di per sé natura restitutoria o risarcitoria e non possa produrre automaticamente la condanna al pagamento delle somme corrispondenti al prezzo della seconda alienazione o alla differenza rispetto a quello della prima.

Il secondo motivo è, invece, fondato. La Corte richiama il principio già affermato in materia di revocatoria fallimentare, ma con argomenti logicamente estensibili in necessaria coerenza: oggetto della domanda pauliana non è il bene in sé, bensì la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l’assoggettabilità ad esecuzione. Il bene viene quindi in considerazione soltanto per il suo valore rispetto all’interesse dei creditori.

Da tale premessa discendono due corollari. Anzitutto, la condanna al pagamento dell’equivalente monetario può essere pronunciata dal giudice anche d’ufficio, in ogni caso in cui risulti impossibile la restituzione del bene. In secondo luogo, la relativa domanda può essere proposta per la prima volta in giudizio d’appello, poiché non nuova, ma ricompresa implicitamente nell’azione revocatoria stessa. Il Collegio richiama sul punto Cass. n. 26425 del 2017 e Cass. n. 7408 del 2021.

Nella stessa coerenza si colloca il precedente Cass. n. 18369 del 2010: l’interesse del creditore ad agire in revocatoria sussiste anche quando il bene non sia più nella disponibilità dell’acquirente, per essere stato alienato a terzi con atto trascritto anteriormente alla trascrizione dell’atto di citazione in revocatoria. Anche in tal caso l’accoglimento dell’azione consente di promuovere nei confronti del convenuto le azioni di risarcimento del danno o di restituzione del prezzo, quand’anche tali domande non siano state formulate congiuntamente alla domanda revocatoria, potendo essere proposte anche successivamente.

Tale ricostruzione supera anche il rilievo della sentenza impugnata secondo cui il Tribunale aveva già statuito la carenza per indeterminatezza della domanda di condanna al pagamento della differenza tra i prezzi delle due alienazioni, rimasta priva di emende nei termini di art. 183 cod. proc. civ.: proprio perché quella domanda poteva essere proposta in seconde cure, su di essa doveva esservi la pronuncia di merito obliterata. Il terzo motivo, relativo alla regolazione delle spese di lite, resta logicamente assorbito. Il ricorso è quindi accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione.

Nota della Redazione

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