Revocatoria fallimentare ammessa contro l’atto di scissione societaria (Cass. civ. Sez. I n. 33238 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revocatoria fallimentare dell’atto di scissione societaria è ammissibile, al pari dell’azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore ex art. 66 l. fall., poiché entrambe condividono la comune finalità di reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori. L’attribuzione patrimoniale conseguente alla scissione parziale integra un atto effettivamente traslativo, fonte di successione a titolo particolare. Ne deriva che la revocatoria produce il solo effetto di dichiarare la scissione inefficace e inopponibile al creditore pregiudicato, senza intaccarne la validità, restando l’opposizione ex art. 2503 c.c. l’unico strumento per contestarla.
Il Fatto
Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 48/2012, ha dichiarato l’inefficacia, ai sensi dell’art. 67, primo comma, n. 1, l. fall., dell’atto pubblico con cui una società aveva realizzato la propria scissione parziale mediante trasferimento del patrimonio a una società beneficiaria, condannando quest’ultima alla restituzione del patrimonio immobiliare e dei relativi diritti. Il giudice di primo grado ha ritenuto che l’operazione avesse pregiudicato la massa dei creditori, integrando un atto a titolo oneroso con prestazioni sproporzionate.
La Corte d’Appello di Catania ha accolto l’appello della società scissionaria e dichiarato inammissibile l’azione revocatoria, sul rilievo che la scissione parziale non dà luogo a un fenomeno successorio né a un atto traslativo, ma a una mera riorganizzazione societaria. La curatela ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
I due motivi — violazione degli artt. 2506, 2506 ter e 2506 quater c.c. e degli artt. 2503 e 2504 quater c.c. in relazione all’art. 67 l. fall. — sono esaminati unitariamente e ritenuti entrambi fondati.
La Corte muove dal principio già enunciato da Cass. n. 5874/2012, cui si affiancano Cass. Sez. Un. n. 23255/2016, Cass. n. 31313/2018 e Cass. n. 2152/2021: la scissione parziale, consistendo nel trasferimento di parte del patrimonio a una o più società contro assegnazione di azioni o quote ai soci della scissa, si traduce in una fattispecie effettivamente traslativa. Il trasferimento non estingue la società scissa né comporta subingresso universale, configurandosi come successione a titolo particolare.
Su questa premessa si fonda l’orientamento sull’azione revocatoria ordinaria dell’atto di scissione, pure se esercitata dal curatore: essa è sempre ammissibile, perché mira all’inefficacia relativa dell’atto e non alla sua invalidità, a differenza dell’opposizione dei creditori sociali. La Corte richiama Cass. n. 2152/2021, Cass. n. 12047/2021 e, recentemente, Cass. Sez. Un. n. 5089/2025.
Il percorso è confortato dalla giurisprudenza unionale: la Corte di Giustizia UE, sentenza 30 gennaio 2020, causa C-394/18, ha affermato che l’art. 12 della sesta direttiva 82/891/CEE non osta a che i creditori anteriori esperiscano l’azione pauliana dopo la realizzazione della scissione, per renderla inopponibile, né la nullità ex art. 19 della direttiva impedisce l’actio pauliana che non intacchi la validità dell’operazione.
Sebbene i precedenti riguardino la sola revocatoria ordinaria, la Corte ritiene non vi siano ragioni ostative per estendere i principi alla revocatoria fallimentare, stante la comune natura di istituto volta al ripristino della par condicio creditorum e alla reintegrazione della garanzia patrimoniale, secondo Cass. Sez. Un. n. 12476/2020. L’ammissibilità della revocatoria ordinaria di un atto di scissione parziale costituisce ormai diritto vivente.
La sentenza è quindi cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Catania, in diversa composizione, per nuovo esame e per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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