Revocatoria fallimentare della vendita e restituzione dei frutti civili (Cass. civ. Sez. I n. 33149 del 18.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revocatoria fallimentare della vendita di bene immobile compiuta dall’imprenditore poi fallito, l’eventus damni è in re ipsa e consiste nella lesione della par condicio creditorum, ricollegabile per presunzione legale assoluta all’uscita del bene dalla massa. La circostanza che l’immobile sia gravato da ipoteca a garanzia di un mutuo fondiario e che l’acquirente abbia accollato il relativo debito non esclude l’azione revocatoria né l’interesse del curatore, poiché l’art. 41 TUB attribuisce al creditore fondiario un privilegio di carattere meramente processuale. Il vittorioso esperimento della revocatoria non determina alcun effetto restitutorio automatico, ma comporta l’inefficacia dell’atto rispetto alla massa e il conseguente obbligo di restituzione del bene e dei frutti civili, con decorrenza dalla domanda giudiziale.

Il Fatto

Il Fallimento di una società di costruzioni, dichiarato nel dicembre 2002, ha convenuto in giudizio gli acquirenti di un immobile venduto dalla società poi fallita nel marzo 2002, chiedendo la revoca dell’atto di vendita ai sensi dell’art. 67, comma 2°, l.fall. Gli acquirenti avevano stipulato il preliminare nel novembre 1995 ed erano entrati in possesso dell’immobile nel maggio 1996.

Il tribunale aveva rigettato la domanda, valorizzando il preliminare e il possesso anteriore. La Corte d’Appello ha accolto il gravame, revocando la vendita e condannando gli acquirenti alla restituzione dell’immobile e al pagamento di un importo mensile a titolo di frutti civili dalla data della domanda. I convenuti hanno proposto ricorso per cassazione con otto motivi; il Fallimento ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la questione dell’incidenza dell’ipoteca fondiaria sull’azione revocatoria. Il collegio richiama il principio secondo cui il curatore deve provare solo la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell’acquirente, non anche l’eventus damni, che è in re ipsa e si ricollega per presunzione legale assoluta all’uscita del bene dalla massa.

Su questa base, la Corte ritiene irrilevanti sia la presenza dell’ipoteca sia l’accollo del debito da parte degli acquirenti. Tali vicende possono influire solo sul diritto restitutorio e sul relativo quantum, ma non escludono né la lesione della par condicio né l’interesse del curatore. La Corte chiarisce che l’art. 41 TUB assegna al creditore fondiario un privilegio meramente processuale, che non incide sulla portata sostanziale del suo diritto: l’esecuzione individuale non sottrae il creditore alla disciplina concorsuale. Il potere del curatore di pretendere l’eccedenza sussiste solo per i beni rimasti nel patrimonio del fallito, non per quelli già trasferiti a terzi prima della dichiarazione di fallimento.

Quanto alla scientia decoctionis, la Corte giudica inammissibili le censure sul ragionamento presuntivo. La valutazione delle prove e la scelta degli indizi appartengono all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non sono sindacabili se non per il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. La Corte distrettuale ha valorizzato elementi gravi, precisi e concordanti: il ritardo tra preliminare e rogito, la diffida del 2001, la dimensione generalizzata dell’inadempimento e le proteste collettive.

Sui motivi relativi alla restituzione del bene e ai frutti civili, la Corte richiama il principio per cui l’azione revocatoria non ha effetto traslativo, ma rende il bene assoggettabile all’esecuzione concorsuale. La sentenza che accoglie la revoca impone la restituzione del bene e dei frutti civili, con decorrenza dalla domanda giudiziale, in forza del principio per cui il ritardo della decisione non può nuocere alla parte vittoriosa. La quantificazione equitativa in ragione del valore locativo è giuridicamente corretta. Le questioni di legittimità costituzionale sono dichiarate manifestamente infondate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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