Notifica a mezzo posta privata ante 2017: nulla e sanabile se tempestiva (Cass. civ. Sez. V n. 2547 del 26.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione di atti processuali, la notificazione del ricorso tributario eseguita da un operatore di posta privata privo di titolo abilitativo nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore della direttiva n. 2008/6/CE e il regime introdotto dalla legge n. 124/2017 è nulla e non inesistente, e la nullità è sanata dal raggiungimento dello scopo, per effetto della costituzione in giudizio dell’amministrazione destinataria. La sanatoria, tuttavia, non è idonea a dimostrare la tempestività dell’impugnazione: l’operatore privato sprovvisto del titolo abilitativo non è munito di poteri di certificazione legale della data di consegna dell’atto. Ne consegue che, se l’atto è ricevuto dal destinatario oltre il sessantesimo giorno dalla notifica dell’atto impositivo, la nullità sanata resta irrilevante ai fini del rispetto del termine di impugnazione. La sanatoria esplica invece piena efficacia quando la notificazione sia stata eseguita presso l’amministrazione destinataria entro i sessanta giorni concessi per impugnare.
Il Fatto
All’esito di una verifica della Guardia di finanza, l’amministrazione finanziaria ha notificato a due società operanti nel settore tessile, legate da un rapporto di lavorazione per conto terzi, due avvisi di accertamento ai fini Iva per l’anno d’imposta 2007. I verificatori hanno qualificato il rapporto come contratto di commissione, facendo discendere l’obbligo di fatturazione delle cessioni della materia prima e del prodotto finito.
Le contribuenti hanno impugnato gli atti davanti alla Commissione tributaria provinciale, che ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché notificati all’ufficio a mezzo di operatore postale privato. L’appello è stato rigettato dalla Commissione tributaria regionale, che ha qualificato la notifica come inesistente e ha escluso l’effetto sanante del raggiungimento dello scopo. Le società, nel frattempo fuse per incorporazione, hanno proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La questione riguarda la sorte della notificazione del ricorso avverso l’atto impositivo eseguita mediante operatore postale privato nel periodo intermedio tra l’introduzione del d.lgs. 31 marzo 2011, n. 58 e l’abrogazione disposta dall’art. 1 della legge n. 124/2017. Il giudice regionale aveva applicato l’art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, che riservava in via esclusiva a Poste Italiane le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari, escludendo la portata retroattiva della norma abrogativa.
La Corte richiama la pronuncia delle Sezioni Unite n. 299 del 10 gennaio 2020, secondo cui, nel quadro delineato dalla direttiva n. 2008/6/CE, la notificazione eseguita dall’operatore di posta privata senza titolo abilitativo è nulla e non inesistente, poiché la direttiva prevede la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, salvo che lo Stato dimostri una giustificazione oggettiva ostativa. Essendo la notificazione nulla, e non inesistente, essa è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, conseguente alla costituzione della controparte.
Il Collegio condivide integralmente tale orientamento e ne trae la conseguenza sul piano della tempestività. La sanatoria opera sul piano della validità dell’atto, ma non supplisce alla mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso all’operatore: questi, proprio perché privo di titolo abilitativo, non dispone di poteri certificativi. Se l’atto è ricevuto dall’amministrazione oltre il sessantesimo giorno dalla notifica dell’atto impositivo, la sanatoria resta perciò ininfluente.
Nel caso di specie, gli avvisi di accertamento erano stati notificati alle società il 30 novembre 2012 e i ricorsi erano stati ricevuti dall’amministrazione il 28 gennaio 2013, dunque al 59° giorno. La notificazione, ancorché nulla, ha raggiunto lo scopo entro il termine di impugnazione, con la conseguenza che la nullità è stata sanata dalla rituale costituzione in giudizio dell’ufficio.
La Corte accoglie quindi il primo, il secondo e il terzo motivo, assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Molise, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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