Giudicato sul decreto ingiuntivo opposto e interessi moratori alle strutture accreditate (Cass. civ. Sez. I n. 4763 del 22.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della domanda in altro giudizio. Nel giudizio di cassazione instaurato ai sensi dell’art. 348-ter cod. proc. civ., il ricorso deve contenere, oltre agli elementi che evidenziano la tempestività dell’appello e i motivi su cui esso era fondato, le domande e le eccezioni proposte in primo grado e non accolte o rimaste assorbite; in difetto, trova applicazione l’art. 329 cod. proc. civ. e le relative questioni non sono scrutinate. Le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture private accreditate sulla base di un contratto scritto accessivo alla concessione, concluso dopo l’8 agosto 2002, rientrano nella nozione di transazione commerciale di cui all’art. 2 d.lgs. n. 231/2002, con conseguente spettanza degli interessi legali di mora ex art. 5 d.lgs. n. 231/2002.

Il Fatto

Una azienda sanitaria locale ricorre per cassazione, con quattro motivi, avverso la sentenza con cui la corte d’appello aveva dichiarato inammissibile il gravame proposto contro la decisione di primo grado. Quest’ultima aveva respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da un centro polidiagnostico per il pagamento, nella misura del 90% ancora dovuto, delle prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento, anche nei confronti di pazienti extraregione, tra l’ottobre e il dicembre 2014.

Il tribunale aveva fondato il rigetto su tre ragioni: il credito, documentato dalle distinte riepilogative contabili trasmesse mensilmente dalla struttura, era provato per la mancata contestazione dell’opponente; la remunerabilità delle prestazioni oltre i tetti di spesa era coperta dal giudicato formatosi su analoga pretesa relativa al 10% delle prestazioni mediche dello stesso periodo; gli interessi moratori erano dovuti nella misura imposta dal d.lgs. n. 231/2002.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto la tardività delle memorie di entrambe le parti, depositate oltre il termine previsto dall’art. 380-bis1 cod. proc. civ. Passa poi all’esame dei motivi.

I primi due motivi, esaminati congiuntamente perché svolgono la medesima doglianza, censurano la decisione di primo grado per aver ritenuto provato il credito sulla base della mancata contestazione e delle distinte riepilogative. La Corte li dichiara inammissibili. Il ricorso avverso la sentenza di primo grado a suo tempo previsto dall’art. 348-ter, comma 3, cod. proc. civ. ha natura di ricorso ordinario, regolato dall’art. 366 cod. proc. civ. quanto ai requisiti di contenuto e forma, e deve contenere l’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali relativi sia al primo grado sia all’appello. Nella specie manca qualsiasi enunciazione concernente i motivi di gravame, sicché, in adesione all’art. 329 cod. proc. civ., si configura una parziale acquiescenza e le questioni non sono scrutinabili.

Il terzo motivo è dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ. La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui l’autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono il presupposto logico-giuridico, e tale principio trova applicazione anche con riferimento al decreto ingiuntivo non opposto (richiamata Cass., Sez. III, 28/11/2017, n. 28318). Poiché la pretesa odierna, concernente il 90% delle prestazioni, ha fatto seguito ad analoga pretesa relativa al 10%, non opposta, non vi è ragione di dubitare della compensabilità delle prestazioni in questione.

Il quarto motivo, relativo all’applicabilità della disciplina degli interessi moratori, è dichiarato infondato. La Corte richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 35092 del 14/12/2023, secondo cui le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture private accreditate rientrano nella nozione di transazione commerciale di cui all’art. 2 d.lgs. n. 231/2002, con conseguente spettanza degli interessi legali di mora ex art. 5 del medesimo decreto. Il ricorso è dunque respinto, con condanna della ricorrente alle spese e raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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