Ricorso in cassazione inammissibile se non critica la ratio del merito (Cass. civ. Sez. III n. 15996 del 07.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione con cui si denunzia il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di legge deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assertivamente violate, ma anche mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie. Il controllo di legittimità non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia all’opinione che ha condotto il giudice del merito a una determinata soluzione, poiché ciò si tradurrebbe in una nuova formulazione del giudizio di fatto. Il motivo che, pur deducendo formalmente una violazione di legge, si dolga in sostanza della valutazione compiuta dal giudice di merito sulla sussistenza dei presupposti soggettivi di applicabilità della norma è inammissibile, trattandosi di giudizio in fatto insindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Due soggetti, danti causa di una terza, propongono opposizione al precetto loro intimato dal creditore per un importo fondato su un decreto giudiziale di liquidazione di consulenza tecnica risalente a diversi anni prima. Il giudice di pace accoglie parzialmente l’opposizione e condanna gli opponenti al pagamento di una somma, in ragione del 50% ciascuno, oltre interessi legali.
Gli originari attori propongono appello, contestando anche la compensazione delle spese e l’esclusione dei presupposti per la condanna dell’opposto ex art. 96 cod. proc. civ. Il creditore resiste e spiega appello incidentale. Il Tribunale rigetta l’appello principale e, accogliendo quello incidentale, condanna gli appellanti agli interessi, alle spese di registrazione, alle spese di lite e a una somma per ciascuno ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. Propongono quindi ricorso per cassazione gli originari attori.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. In via generale rileva che il motivo con cui si denunzia il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di legge deve essere corredato non solo dall’indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche da specifiche argomentazioni dirette a dimostrare il contrasto tra le affermazioni in diritto del giudice di merito e le norme regolatrici della fattispecie. Diversamente, alla Corte sarebbe impedito di verificare il fondamento della lamentata violazione.
Sotto questo profilo, tutti i motivi non sono ammissibili, poiché la deduzione degli errori di diritto, individuati mediante la sola preliminare indicazione delle norme violate, non è supportata da una circostanziata critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito. Il controllo affidato alla Corte non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, che si tradurrebbe in una nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata al giudice di legittimità, come affermato da Cass. n. 25332/2014 e n. 20012/2014.
Ai profili comuni si aggiungono rilievi specifici. I motivi primo, secondo e quarto, trattati congiuntamente, presentano un difetto assoluto di autosufficienza quanto al contenuto degli atti dai quali desumere la qualità di coeredi, la titolarità dei diritti di nuda proprietà e usufrutto e il testamento. In violazione dell’art. 366, n. 3, cod. proc. civ., i ricorrenti non precisano in quale atto e in quali termini abbiano sollevato in primo grado l’eccezione di illegittimità dell’intimazione in solido e quella sulla diversa partecipazione all’asse ereditario. Il secondo motivo è inoltre inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter, quinto comma, cod. proc. civ., avendo il giudice di appello confermato la sentenza di primo grado.
Il terzo motivo è ulteriormente inammissibile, poiché i ricorrenti, pur deducendo formalmente una violazione di legge, si dolgono in sostanza della valutazione del giudice di merito sui presupposti soggettivi di applicabilità della norma, fondata sul rilievo della procrastinazione del pagamento nonostante il riconoscimento della responsabilità parziaria. Si tratta di giudizio in fatto, insindacabile in sede di legittimità; l’onere motivazionale risulta adeguatamente assolto dal giudice di appello.
Inammissibile è infine il quinto motivo, concernente la statuizione sulle spese: i ricorrenti non contestano il superamento dei valori massimi dello scaglione, ma solo che la cifra liquidata, pur inferiore, fosse prossima a quei valori. La relativa valutazione, mantenuta all’interno dello scaglione, è rimessa al giudice di merito ed è insindacabile, come affermato da Cass. n. 17570/2021 e n. 25788/2020.
Nota della Redazione
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