Reclamo all’operatore telefonico: atto di diffida non integra il reclamo (Cass. civ. Sez. III n. 2445 del 25.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Non integra il reclamo previsto dall’art. 11, Allegato A, delibera n. 73/11/CONS, con conseguente esclusione dell’indennizzo per omessa risposta dell’operatore, la missiva inoltrata dal legale dell’utente che si limiti a chiedere l’indennizzo per mancato funzionamento del servizio e il risarcimento dei danni. Tale comunicazione, intervenuta quando il disservizio è già cessato e risolto e il rapporto è già deteriorato, costituisce mera diffida ad adempiere e non l’istanza con cui l’utente segnala all’operatore un disservizio o una questione attinente all’oggetto, alle modalità o ai costi della prestazione. La qualificazione della missiva operata dal giudice di merito, fondata su argomenti interpretativi e logici, non è censurabile in sede di legittimità se il motivo non ne affronta la ratio decidendi. È inammissibile, ex art. 360-bis cod. proc. civ., il ricorso che non colga la ragione posta a fondamento della decisione impugnata.

Il Fatto

Il ricorrente, utente di servizi di telefonia, conveniva in giudizio la società operatrice chiedendo il risarcimento del danno per il malfunzionamento della linea telefonica e della connessione, verificatosi in una giornata del giugno 2014, nonché l’indennizzo per la mancata risposta al reclamo inoltrato nel luglio 2014.

Il Giudice di pace rigettava la domanda e il Tribunale di Roma, in funzione di giudice d’appello, confermava la decisione. L’utente proponeva quindi ricorso per cassazione, dolendosi della violazione della disciplina in materia di reclamo e del Codice del Consumo.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina l’unico motivo, con cui il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 11, Allegato A, delibera n. 73/11/CONS e dell’art. 2, lett. e), d.lgs. n. 206/2005. Il ricorrente sostiene che il diritto all’indennizzo prescinde dalla risoluzione del guasto e discende dalla sola mancata risposta al reclamo, e che è irrilevante l’informativa data dall’operatore alla clientela.

La Corte ritiene il ricorso inammissibile, perché non censura adeguatamente la ratio decidendi della pronuncia impugnata. Il Tribunale, valorizzando il tenore letterale della lettera inviata nel luglio 2014, aveva escluso che potesse qualificarsi come reclamo e l’aveva piuttosto considerata una mera lettera di diffida ad indennizzare e risarcire.

Nel pervenire a tale convincimento il giudice di merito aveva considerato che, alla data di inoltro, il disservizio non era più in atto, essendosi verificato circa venti giorni prima, ed era già stato risolto, come pacificamente riconosciuto dalle parti. La missiva si collocava, dunque, in una fase successiva all’evento, in cui l’utente si era già rivolto al legale per ottenere il ristoro.

La Corte richiama la propria pronuncia Sez. III n. 38081 del 2021 e osserva che la censura non tiene conto della qualificazione della missiva operata dal Tribunale con argomenti non censurabili in sede di legittimità. Il giudice di merito ha escluso l’applicazione della disposizione invocata poiché la comunicazione non aveva il contenuto del reclamo, così come definito dall’art. 1, lett. d), dell’Allegato A alla delibera n. 179/03/CSP, all’epoca in vigore.

Quanto alla delibera AGCOM n. 347/18/CONS, la Corte esclude che possa trovare applicazione, essendo i fatti avvenuti in epoca antecedente alla sua approvazione. Il motivo è quindi inammissibile ex art. 360-bis cod. proc. civ., alla stregua del principio delle Sezioni Unite n. 7074 del 2017, secondo cui il motivo che non consideri le ragioni poste a fondamento della decisione è nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. All’inammissibilità del motivo consegue quella del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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