Revocazione ex art 391-bis esclusa per valutazione delle risultanze (Cass. civ. Sez. I n. 10291 del 16.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell’errore revocatorio di cui all’art. 391-bis c.p.c. presuppone un errore di fatto, che ricorre quando la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza o di inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare. Non è quindi deducibile come errore revocatorio la pretesa errata valutazione o interpretazione delle risultanze processuali, restando esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità degli errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per revocazione che, senza confrontarsi con la ratio decidendi, introduca un diverso motivo di pretesa definitività della stima, implicando un nuovo giudizio in fatto e in diritto.
Il Fatto
Un Comune, dopo l’ablazione di un fondo destinato alla realizzazione di un PIP, era stato condannato dalla Corte d’appello di Catania al pagamento delle indennità di esproprio e di occupazione temporanea in favore dei proprietari espropriati. Il Comune aveva impugnato quella sentenza con due motivi, lamentando la violazione dell’art. 29 d.lgs. n. 150/2011 e dell’art. 54 d.P.R. n. 327/2001 per non essere stata dichiarata tardiva l’opposizione alla stima.
La Cassazione, con ordinanza n. 9217/2020, aveva respinto il ricorso, affermando che il termine di decadenza di trenta giorni opera solo in caso di stima definitiva e che, in mancanza, l’azione di determinazione giudiziale dell’indennità resta proponibile fino alla prescrizione decennale. Il Comune ha allora proposto ricorso per revocazione avverso quella ordinanza, deducendo la mancata considerazione del deposito, non impugnato, dell’indennità provvisoria presso la Cassa depositi e prestiti. Ha altresì chiesto la sospensione dell’esecutività, prospettando il rischio di dissesto finanziario.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il percorso argomentativo muove dalla delimitazione dell’errore revocatorio: esso non coincide con qualsiasi vizio della decisione, ma richiede l’affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto smentita dalla realtà processuale. Restano fuori dall’area degli errori revocatori gli errori di giudizio, formatisi attraverso una valutazione delle risultanze processuali.
Nel caso concreto, il Comune aveva già dedotto nel ricorso originario la violazione e falsa applicazione dell’art. 29 d.lgs. n. 150/2011 e dell’art. 54 d.P.R. n. 327/2001, sostenendo la tardività dell’opposizione per essere stata depositata oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica del decreto di espropriazione. Quel motivo era stato ritenuto infondato, con applicazione del principio per cui il termine di decadenza opera solo in presenza di stima definitiva.
La Corte rileva che il ricorrente non si confronta con la ratio decidendi della sentenza revocanda. Il nuovo argomento — la definitività della stima per effetto della mancata impugnazione del deposito dell’indennità provvisoria — introduce un diverso motivo di pretesa definitività, del quale non vi è traccia nella sentenza impugnata né nel relativo motivo di ricorso.
La Corte richiama Cass. n. 10040/2022 e Cass. Sez. Un. n. 8984/2018, che escludono la sindacabilità in revocazione degli errori di giudizio basati su una valutazione. Ne discende che il ricorso tende a sovvertire un giudizio in diritto già espresso, dando luogo a un nuovo giudizio in fatto e in diritto non consentito in sede di revocazione. Il Comune è condannato alle spese del giudizio di legittimità e si dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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