Rimborso IVA società estinta: legittimazione degli ex soci (Cass. civ. Sez. V n. 10296 del 16.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione della società conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, il credito IVA non compreso nel bilancio di liquidazione si trasferisce agli ex soci in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione di ipotesi di litisconsorzio necessario in caso di azione individuale di uno dei comunisti. La legittimazione ad agire costituisce condizione dell’azione diretta a ottenere una decisione di merito e va riscontrata alla stregua della fattispecie giuridica prospettata, prescindendo dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa. Il trasferimento del credito presuppone che esso sia stato iscritto nel bilancio di liquidazione ovvero, in caso contrario, che non sia incerto, illiquido o si risolva in una mera pretesa. Il relativo accertamento appartiene alla valutazione del giudice di merito ed è sottratto al sindacato di legittimità.

Il Fatto

Una società a responsabilità limitata, costituita nel 2010 e cessata nell’ottobre 2016, aveva acquistato un terreno edificabile e realizzato un complesso immobiliare. Portata a termine l’operazione, la società presentò la dichiarazione IVA per il 2015 chiedendo il rimborso del credito residuo, pari a euro 107.433,00, ai sensi del art. 30, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, per cessazione di attività.

L’Ufficio respinse l’istanza rilevando la connessione soggettiva tra società acquirente e società venditrice, che non aveva versato l’imposta: secondo l’Amministrazione l’acquirente doveva essere a conoscenza dell’omesso versamento. I quattro soci, titolari ciascuno del 25%, impugnarono il diniego. La C.T.P. di Roma accolse il ricorso e la C.T.R. del Lazio confermò la decisione, escludendo che l’operazione fosse priva di sostanza economica e ritenendo provata la ragione economicamente apprezzabile del negozio. L’Agenzia delle Entrate propose ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui si deduceva la nullità del procedimento per violazione degli artt. 81 c.p.c. e 2495, comma 2, cod. civ., è dichiarato in parte inammissibile per difetto di autosufficienza e in parte infondato. La Corte rileva che dal ricorso non emerge dove e quando la doglianza sulla legittimazione attiva fosse stata formulata davanti al giudice di merito.

Nel merito, la Corte ribadisce che la legittimazione ad agire è condizione dell’azione diretta a ottenere una decisione di merito e va riscontrata esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata, prescindendo dalla effettiva titolarità del rapporto, che attiene invece al merito della causa. Il richiamo è al consolidato orientamento di legittimità (Sez. II n. 14177 del 2011; Sez. III n. 14468 del 2008; Sez. II n. 11284 del 2010).

Quanto al trasferimento del credito agli ex soci, la Corte richiama le Sezioni Unite n. 6070 e n. 6072 del 2013: all’estinzione della società che non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico consegue un fenomeno di tipo successorio, per cui l’obbligazione non si estingue ma si trasferisce ai soci, e i diritti non compresi nel bilancio di liquidazione si trasferiscono agli stessi in regime di contitolarità o comunione indivisa. Da ciò l’esclusione di ipotesi di litisconsorzio nell’eventualità di azione individuale di uno dei comunisti.

Perché il credito si trasferisca occorre verificare, alternativamente, che esso sia stato iscritto nel bilancio di liquidazione ovvero che, in caso contrario, non sia incerto, illiquido o non si risolva in una mera pretesa. Tale accertamento è stato compiuto dal giudice di merito, che ha escluso l’elusività dell’operazione riconoscendo il diritto alla detrazione. Il rigetto della doglianza segue anche al richiamo di Cass. n. 19641 del 2020.

Il secondo motivo è in parte inammissibile, perché la censura non risulta formulata davanti al giudice di merito né aggredisce la sentenza oggetto del giudizio di legittimità, e in parte infondato. Il terzo motivo, che denunciava la violazione dell’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 e delle condizioni di maturazione del credito IVA ai sensi della direttiva 2006/112/CE, è infondato: la distinzione tra violazione e falsa applicazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., non comprende l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, che inerisce alla valutazione del giudice di merito. Il ricorso contesta proprio tale valutazione probatoria, sollecitando una inammissibile rivisitazione. Ne consegue il rigetto e la condanna dell’Agenzia alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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