Revocazione della decisione di estinzione per difetto di interesse attuale (Cass. civ. Sez. V n. 7087 del 15.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per revocazione avverso la decisione che ha dichiarato estinto il processo in Cassazione è inammissibile per difetto di interesse quando il ricorrente non abbia impugnato, neppure incidentalmente, la sentenza di merito a lui favorevole e non alleghi uno specifico pregiudizio sostanziale. L’estinzione del processo in sede di legittimità comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma non produce alcun pregiudizio per la parte che da quella sentenza abbia tratto integrale soddisfacimento. L’interesse ad agire in revocazione deve essere concreto, attuale e specificamente indicato, non potendosi fondare su un pregiudizio meramente ipotetico o eccedente il perimetro dell’impugnazione proposta.

Il Fatto

La controversia trae origine da un contenzioso tributario in materia di imposta di successione. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, in sede di rinvio, aveva confermato l’annullamento della cartella di pagamento e degli accessori, disposto in primo grado su ricorso dei contribuenti.

Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle entrate aveva proposto ricorso per cassazione, conclusosi con una decisione di estinzione del processo per mancata presentazione dell’istanza di trattazione entro il termine previsto dalla disciplina sulla definizione della lite. I contribuenti hanno quindi proposto ricorso per revocazione contro quella decisione, deducendo che l’istanza era in realtà stata regolarmente depositata e non era stata rilevata per un evidente errore di fatto. L’Agenzia delle entrate e l’Agente della riscossione sono rimasti intimati.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare la questione dell’interesse al gravame, quale condizione di ammissibilità del ricorso per revocazione. Il Collegio richiama il principio secondo cui l’impugnazione è inammissibile per difetto di interesse quando la pretesa fatta valere sia già stata soddisfatta, salvo che il ricorrente faccia valere una pretesa specifica, ad esempio sul capo relativo alle spese.

I ricorrenti avevano individuato il proprio interesse nel grave pregiudizio derivante dall’estinzione del processo e dalla conseguente definitività dei provvedimenti impositivi. La Corte verifica però la reale portata di quell’estinzione.

Il passaggio decisivo è la distinzione tra estinzione del processo in Cassazione ed estinzione del processo in sede di rinvio. Quest’ultima, per effetto dell’art. 393 cod. proc. civ., travolge l’intero processo. Nel caso di specie, invece, l’estinzione ha riguardato solo il giudizio di legittimità, perché la fase di rinvio era già stata conclusa con la sentenza di merito, a sua volta impugnata in Cassazione unicamente dall’Agenzia delle entrate.

Da qui la conseguenza: l’estinzione del processo davanti alla Corte determina il passaggio in giudicato della sentenza della Commissione tributaria regionale, ma quella sentenza era a favore dei contribuenti, avendo confermato l’annullamento dell’atto impositivo. I ricorrenti non avevano proposto ricorso, neppure incidentale, avverso tale pronuncia e non subivano quindi alcun pregiudizio concreto.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, in ragione dell’assenza delle altre parti. La Corte dà inoltre atto dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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