Revocazione per errore di fatto e assorbimento del motivo di appello (Cons. Stato n. 10392 del 24.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revocazione per errore di fatto ex art. 106 c.p.a. presuppone una pura e semplice erronea od omessa percezione del contenuto materiale degli atti di causa, che abbia indotto il giudice a decidere su un falso presupposto di fatto. Non integra tale vizio la statuizione con cui il giudice di appello, correttamente percepito il motivo di impugnazione, lo dichiari assorbito dal rigetto nel merito dell’appello: si tratta di una legittima opzione discrezionale e non di falsa rappresentazione degli atti. L’assorbimento costituisce, anzi, espressione di economia processuale e di tutela degli interessi sostanziali delle parti come rappresentati in causa. Ne consegue l’inammissibilità del rimedio revocatorio.

Il Fatto

Un gruppo di appartenenti alla Guardia di Finanza, impiegati presso un comando aeroportuale, aveva chiesto il riconoscimento della qualifica di “sede disagiata“. Il TAR Lazio, con sentenza n. 13674/2020, dichiarava inammissibile il ricorso limitatamente alla posizione di taluni militari, costituitisi in giudizio non avendo proposto l’originario gravame.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7022 del 2023, rigettava l’appello nel merito, giudicando assorbita la doglianza relativa alla declaratoria di inammissibilità riferita a quei soggetti. Questi ultimi hanno proposto ricorso per revocazione, deducendo l’errore di fatto consistente nell’aver ritenuto assorbito un fatto — la loro inclusione tra gli originari ricorrenti — risultante dagli atti di causa. Hanno evidenziato l’interesse a vedersi riconosciuto il ruolo di parti, anche in vista del diritto all’equa riparazione ex legge n. 89/2001.

La Motivazione della Corte

La Sezione Seconda ricostruisce i requisiti dell’errore di fatto revocatorio richiamando Consiglio di Stato, Ad. Plen., sentenza n. 1 del 2013. Il vizio deve apparire con immediatezza, essere di semplice rilevabilità e consistere in un’errata od omessa percezione del contenuto materiale degli atti, con attinenza a un punto non controverso e carattere decisivo della pronuncia.

Nel caso concreto tali requisiti non ricorrono. La sentenza n. 7022 del 2023 non è affetta da alcun errore di fatto: il giudice di appello ha correttamente percepito la presenza del motivo di impugnazione sulla declaratoria di inammissibilità e lo ha giudicato assorbito dal rigetto nel merito, profilo ritenuto di più immediato e nitido apprezzamento.

La pronuncia impugnata si è dunque espressa sulla questione e ha motivato al riguardo, pur dichiarandola assorbita. La Corte esclude, sia pure incidentalmente, anche la sussistenza di un errore in diritto, aspetto non costituente autonoma ipotesi di revocazione. I ricorrenti, nell’atto di appello, neppure avevano evidenziato l’interesse a ottenere una pronuncia sul capo della sentenza di primo grado che li riguardava.

La Sezione conclude che la valutazione di assorbimento appare la più rispondente alle esigenze di economia dei giudizi e alla tutela degli interessi sostanziali delle parti. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna dei ricorrenti in solido alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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