Valutazione militare e onere motivazionale in caso di discordanza tra compilatore e revisore (TAR Sardegna n. 763 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni espresse dai superiori gerarchici nei documenti caratteristici del personale militare costituiscono esercizio di alta discrezionalità tecnica, sindacabile in sede di legittimità solo in presenza di vizi macroscopici emergenti ictu oculi dalla documentazione, quali la manifesta incongruità, la contraddittorietà o l’illogicità del giudizio. La scheda valutativa non richiede l’indicazione di specifici fatti a sostegno del giudizio, negativo o meno, essendo la motivazione in re ipsa e trovando la propria genesi nei giudizi analitici riportati per ciascuna voce, purché sussista un rapporto di armonia e consequenzialità tra questi e il giudizio finale. Un aggravio dell’onere motivazionale ricorre solo in caso di rilevante e inopinata caduta dei punteggi rispetto alle valutazioni precedenti, che non può configurarsi quando il giudizio si inserisce in un percorso valutativo progressivamente peggiorativo. Le cause di esclusione della competenza del revisore ex art. 690, comma 1, d.P.R. n. 90/2010 sono tassative e la presentazione di denunce penali tra valutatore e valutato non fa sorgere ex se l’obbligo di astensione, la cui valutazione resta rimessa alla stessa autorità valutante. I termini per la redazione e la notifica dei documenti caratteristici hanno natura ordinatoria e la loro violazione non determina l’invalidità dell’atto.
Il Fatto
Un appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri aveva impugnato la scheda valutativa relativa a un determinato periodo di servizio, nella quale aveva riportato la qualifica finale di “inferiore alla media”, nonché il connesso provvedimento di ammonizione. Il militare contestava, in particolare, la netta discordanza tra il giudizio del compilatore, che aveva attribuito la qualifica “nella media”, e quello del revisore, che aveva invece assegnato una qualifica deteriore, modificando in peius numerose voci analitiche relative alle qualità fisiche, morali, di carattere e professionali. Avverso la valutazione e l’ammonizione veniva proposto ricorso gerarchico, rigettato dal Ministero della Difesa.
Il ricorrente deduceva, quindi, la violazione delle norme in materia di documenti caratteristici e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, sostenendo che il revisore non avesse indicato i fatti specifici a fondamento della propria discorde e peggiorativa valutazione; lamentava, inoltre, la mancata astensione del revisore per conflitto di interessi, avendo questi promosso procedimenti penali nei suoi confronti, e la violazione dei termini di redazione e notifica della scheda.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso, richiamando il consolidato orientamento per cui i giudizi sul personale militare connotano un’ampia discrezionalità che il giudice amministrativo può sindacare solo in presenza di abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto. La valutazione gravata è stata ritenuta autonoma rispetto alle precedenti, non potendo configurarsi alcun affidamento al mantenimento della qualifica superiore, tanto più che la documentazione caratteristica evidenziava un percorso progressivamente peggiorativo: dalla qualifica “superiore alla media” a quella “nella media”, fino all’approdo “inferiore alla media”, rendendo logica e prevedibile la valutazione conclusiva.
Quanto alla discordanza tra compilatore e revisore, il Collegio ha osservato che l’onere motivazionale è assolto dalla sussistenza di un rapporto di armonia tra i giudizi analitici e la qualifica finale. Nella specie, il revisore non solo aveva motivato il proprio dissenso con giudizi di tenore negativo, ma aveva ulteriormente illustrato le ragioni nella relazione controdeduttiva, nella quale erano specificati i fatti e le circostanze posti a fondamento della valutazione, basati sulla conoscenza diretta dell’attività del militare.
In ordine alla dedotta situazione di conflitto di interessi, il Tribunale ha rilevato che le cause di esclusione previste dall’art. 690, comma 1, d.P.R. n. 90/2010 sono tassative e non analogicamente estendibili. L’astensione ex art. 689, comma 2, è invece facoltativa e rimessa alla valutazione della stessa autorità, non potendo la mera pendenza di procedimenti penali far sorgere un obbligo di astensione in capo al superiore gerarchico.
Quanto ai termini, il Collegio ha precisato che quelli di compilazione e notifica dei documenti caratteristici hanno natura ordinatoria, dovendosi ritenere perentori solo i termini cui la norma espressamente ricolleghi effetti preclusivi o decadenze. Il ritardo nella redazione, pertanto, non è idoneo a inficiare la validità dell’atto, salve le eventuali conseguenze disciplinari o risarcitorie per il danno da ritardo. Respinto il motivo di illegittimità derivata dell’ammonizione, il ricorso è stato integralmente rigettato, con compensazione delle spese per la peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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