Sei scatti stipendiali nel TFS anche per la Polizia di Stato cessata (TAR Puglia n. 1044 del 04.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La maggiorazione della base pensionabile costituita dai sei aumenti periodici di stipendio, previsti dall’art. 4 d.lgs. n. 165/1997, opera anche ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita del personale della Polizia di Stato. Il beneficio spetta quando la cessazione dal servizio avvenga per raggiungimento del limite di età, per permanente inabilità o per decesso; spetta altresì, a domanda, ove al momento della cessazione siano maturati i 55 anni di età e i 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno dell’anno di maturazione delle anzianità previsto dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 ha natura procedurale e non introduce alcuna decadenza dal diritto soggettivo. L’amministrazione è pertanto tenuta alla rideterminazione del trattamento di fine servizio e al pagamento delle differenze, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il Fatto
I ricorrenti, appartenenti alla Polizia di Stato e già cessati dal servizio per maturato pensionamento, hanno impugnato gli atti con cui l’INPS aveva liquidato il trattamento di fine servizio. Lamentavano l’errato calcolo dell’indennità di buonuscita, per omesso riconoscimento dei sei scatti contributivi previsti dall’art. 4 d.lgs. n. 165/1997, calcolati all’atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa. Chiedevano quindi l’annullamento degli atti di liquidazione e la condanna dell’Amministrazione alla rideterminazione dell’indennità, mediante inclusione dei sei scatti nella base di calcolo, con pagamento delle somme non corrisposte.
L’Istituto resistente si è costituito in giudizio, depositando documentazione e contestando la pretesa. La causa è giunta alla decisione all’esito dell’udienza pubblica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto rilevato che è pacifico tra le parti il mancato conteggio dei sei scatti in aggiunta alla base pensionabile. Ha poi ricostruito il quadro normativo, muovendo dalla distinzione tra il T.F.R., di natura retributiva differita, e il T.F.S., di carattere previdenziale, calcolato sulla retribuzione maturata e denominato anche indennità di buonuscita.
Il giudice ha richiamato l’art. 4 d.lgs. n. 165/1997, che attribuisce i sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n. 503/1992, all’atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda. Ha poi esaminato l’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, nel testo sostituito dall’art. 21 legge n. 232/1990, che estende il beneficio al personale della Polizia di Stato, attribuendo i sei scatti del 2,50 per cento ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita.
Il Collegio ha confermato l’interpretazione estensiva richiamando anche l’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010, che mantiene l’applicazione dell’art. 6-bis al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare. In tal modo la disciplina complessivamente considerata attribuisce, in presenza dei requisiti di legge, il diritto a una maggiorazione della base pensionabile, quale misura compensativa per il peculiare servizio prestato dal personale indicato.
Infondata è stata ritenuta la difesa dell’INPS fondata sull’art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987. Il termine ivi previsto per la presentazione della domanda costituisce solo un termine procedurale: il ritardo può comportare un differimento del riconoscimento, ma nessuna decadenza è espressamente comminata. In materia di diritti patrimoniali dei pubblici impiegati, ha precisato il giudice, non opera alcuna decadenza in assenza di espressa previsione. Il Collegio ha infine richiamato la giurisprudenza ormai prevalente in senso favorevole alla riconoscibilità della maggiorazione.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento degli atti impugnati nei limiti dell’interesse e accertamento della spettanza del beneficio, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Le spese sono state poste a carico dell’INPS e liquidate in dispositivo, con rifusione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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