Il giudice dell’ottemperanza ordina al Ministero l’assegnazione della Carta del docente e nomina il commissario ad acta (TAR Abruzzo n. 152 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ottemperanza al giudicato che ha condannato l’Amministrazione all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, è accolta allorché l’Amministrazione sia rimasta inerte, senza allegare elementi che dimostrino l’impossibilità oggettiva o l’avvenuto adempimento. Il giudice dell’ottemperanza, nel fissare il termine per l’esecuzione, può nominare sin d’ora il commissario ad acta, con espressa previsione che le eventuali spettanze siano poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate con separato decreto. La condanna al pagamento delle somme dovute per il periodo di servizio prestato con contratti a tempo determinato comporta l’applicazione degli interessi o della rivalutazione secondo la disciplina di cui all’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Vasto, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva, il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad assegnare alla ricorrente, docente assunta con contratti a tempo determinato, la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per un valore di €2.000,00, oltre interessi o rivalutazione, in relazione agli anni di servizio prestati. A fronte della mancata esecuzione spontanea del dictum, la docente proponeva ricorso per l’ottemperanza ex art. 112, comma 2, cod. proc. amm., chiedendo la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento. L’Amministrazione si costituiva per contrastare la domanda, illustrando con memoria le proprie difese.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che, alla data della decisione, l’Amministrazione non aveva ancora dato esecuzione al giudicato, non avendo provveduto all’assegnazione della Carta del docente né al pagamento delle somme riconosciute. Tale inerzia integra l’inadempimento dell’obbligo di conformarsi alla decisione del giudice ordinario, sicché il ricorso per ottemperanza è stato ritenuto fondato.
Il Collegio ha quindi ordinato al Ministero di assegnare la Carta elettronica per l’importo di €2.000,00, con gli interessi o la rivalutazione dovuti, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso del termine, il giudice ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Prefetto pro tempore di Chieti, con facoltà di delega a un funzionario, assegnando allo stesso un ulteriore termine di sessanta giorni per l’adempimento.
Quanto alle spettanze del commissario, il TAR ha precisato che saranno poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate, previa idonea documentazione, con separato decreto. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Infine, il Collegio ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti per l’Abruzzo, al fine di verificare la sussistenza di profili di danno erariale in relazione alla protratta inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione del giudicato.
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Nota della Redazione
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