Revocazione ordinaria: errore di fatto escluso su ruoli emessi nel 2004 (Cass. civ. Sez. V n. 6272 del 08.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revocazione per errore di fatto di cui all’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. presuppone una svista percettiva o un errore di percezione che induca il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente smentito dagli atti e dai documenti di causa. Il vizio è esperibile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche avverso la sentenza di legittimità per omessa pronuncia su uno o più motivi di ricorso, ma solo se il capo di domanda non sia stato esaminato. Ove invece la pronuncia vi sia stata, sia pure con motivazione che non ha esaminato specificamente alcune argomentazioni, si configura un errore di giudizio e non un errore di fatto. È pertanto inammissibile il ricorso che si risolva nella mera critica dell’interpretazione dei presupposti temporali della definizione agevolata.
Il Fatto
Gli eredi di alcuni defunti contribuenti propongono ricorso per revocazione ex art. 391-bis cod. proc. civ. avverso una sentenza della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione. Quest’ultima, in controversia sull’impugnazione di cartelle di pagamento per l’imposta sulle successioni, aveva cassato le sentenze di merito e rigettato i ricorsi originari dei contribuenti.
Il giudice di legittimità aveva escluso l’operatività del condono introdotto dall’art. 12 della legge n. 289/2002, ritenendo che i debiti risultassero da ruoli emessi nel 2004 e dunque oltre il termine finale previsto dalla disciplina per accedere alla definizione agevolata. I ricorrenti deducono che il giudice avrebbe supposto erroneamente un fatto decisivo, in contrasto con le risultanze degli atti, e che i debiti risalirebbero invece a epoca compatibile con i limiti temporali della procedura estintiva.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui si denuncia la violazione degli artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., per avere il giudice di legittimità supposto, contro le pacifiche risultanze di causa, che i contribuenti avessero proposto istanza di definizione agevolata e versato quanto dovuto in relazione a un’iscrizione a ruolo del 2004.
La Corte muove dalla nozione di errore revocatorio: esso consiste in un errore di percezione o in una mera svista materiale che induca il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso o accertato dagli atti, purché quel fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. L’errore presuppone il contrasto tra due rappresentazioni dello stesso fatto, una emergente dalla sentenza e l’altra dagli atti, e richiede che la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio. Il collegio richiama sul punto una serie di precedenti conformi, tra cui Sez. 5 n. 26890 del 2019, Sez. 5 n. 27131 del 2020, Sez. 5 n. 9802 del 2023 e Sez. 5 n. 2916 del 2024.
È poi esperibile la revocazione per l’errore in cui sia incorso il giudice di legittimità omettendo di pronunciarsi su uno o più motivi di ricorso. Ai fini della valutazione del vizio occorre però aver riguardo al “capo” della domanda riproposta al giudice dell’impugnazione: il vizio è escluso quando la pronuncia su di esso vi sia effettivamente stata, sia pure con motivazione che non abbia preso in esame specificamente alcune argomentazioni, perché in tal caso si deduce un’errata interpretazione dell’oggetto del ricorso e dunque un errore di giudizio. In tal senso sono richiamate, tra le altre, Sez. Un. n. 31032 del 2019 e Sez. 5 n. 22193 del 2023.
Nel caso esaminato, l’unica censura attinge la decisione nella parte in cui è stata esclusa l’ammissione dei contribuenti alla definizione agevolata, sul presupposto che i debiti risultassero da ruoli emessi nel 2004, oltre il termine finale per usufruire della procedura estintiva. La sentenza impugnata per revocazione aveva però chiarito che il beneficio era originariamente limitato ai ruoli affidati fino al 30 giugno 1999, termine ampliato al 31 dicembre 2000 e poi esteso ai ruoli affidati nel primo semestre del 2001, con conseguente esclusione delle fattispecie più risalenti.
La Corte rileva che la sentenza aveva confermato il diniego di ammissione sul rilievo, incontestato, che le cartelle erano state emesse nel 2004. Quel presupposto era stato specifico motivo di ricorso per cassazione dell’amministrazione finanziaria e dunque costituiva punto controverso scrutinato dal giudice di legittimità. Ne deriva che nessun errore revocatorio è ascrivibile a tale decisione: la censura si risolve nella mera critica dell’interpretazione dei presupposti necessari per avvalersi della definizione agevolata. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Nota della Redazione
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