Decadenza dall’agevolazione per il compendio unico: l’affitto a terzi anche di una sola particella legittima il recupero a tassazione ordinaria (Cass. civ. Sez. 5 n. 15583 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza dal regime agevolato previsto per l’acquisto di terreni agricoli finalizzato alla costituzione di un compendio unico, ai sensi dell’art. 5-bis d.lgs. n. 228 del 2001, consegue alla dismissione anche di una sola particella del fondo, purché ciò non determini il venir meno dell’intero compendio. La cessione in godimento a terzi, incluso l’affitto, di una parte del compendio integra la violazione dell’impegno alla coltivazione o conduzione diretta per il periodo decennale e legittima il recupero a tassazione ordinaria, senza che rilevi la qualità soggettiva del cessionario né il vincolo di parentela con l’acquirente. La disciplina del compendio unico è autonoma e non è suscettibile di interpretazione estensiva, né può essere applicata analogicamente la disciplina sull’attenuazione dei vincoli in materia di proprietà coltivatrice, di cui all’art. 11, comma 3, d.lgs. n. 228 del 2001, che si riferisce a un diverso e autonomo ambito normativo.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di liquidazione con cui recuperava a tassazione ordinaria le imposte di registro, ipotecaria e catastale, per l’acquisto di terreni agricoli destinati a costituire un compendio unico, ai sensi dell’art. 5-bis d.lgs. n. 228 del 2001. Il recupero riguardava due particelle del fondo che l’acquirente aveva concesso in affitto a terzi, nonostante l’impegno alla coltivazione diretta e il divieto di disporne a favore di terzi prima del decorso di dieci anni dall’acquisto.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado aveva rigettato il ricorso del contribuente, ma la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Toscana, accogliendo l’appello, aveva ritenuto che la dismissione parziale non avesse pregiudicato l’unicità “sostanziale” del compendio, rimasto nell’ambito del nucleo familiare, trattandosi di un rapporto padre-figlio. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione delle disposizioni che regolano l’agevolazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata. Ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, evidenziando che l’art. 5-bis d.lgs. n. 228 del 2001 e l’art. 5-bis legge n. 97 del 1994 subordinano l’agevolazione all’impegno di costituire un compendio unico e di coltivarlo o condurlo direttamente per un periodo di almeno dieci anni, prevedendo la decadenza in caso di violazione di tali obblighi. L’art. 5-bis, comma 4, legge n. 97 del 1994 impone l’indivisibilità del compendio per dieci anni dalla costituzione, dichiarando nulli gli atti che ne determinino il frazionamento.
La Suprema Corte ha quindi enunciato il principio secondo cui occorre distinguere l’ipotesi in cui la dismissione di parte dei terreni determini la formazione di una porzione agricola inferiore alla superficie minima indivisibile, escludendo l’agevolazione in toto, da quella in cui la porzione residua mantenga la superficie minima: in questo caso, l’agevolazione permane solo per la parte non dismessa (cfr. Cass. n. 21617/16). La sentenza impugnata, avendo affermato che l’unicità del fondo non era stata pregiudicata, si pone in contrasto con tale principio, perché la cessione, anche parziale, comporta comunque il recupero a tassazione ordinaria per il terreno oggetto di dismissione.
Quanto alla concessione in godimento, la Corte ha chiarito che l’affitto a terzi integra la violazione dell’impegno alla conduzione diretta, essendo necessario che il compendio resti nella disponibilità esclusiva dell’acquirente per l’intero periodo decennale. La ratio dell’agevolazione è preservare una superficie minima di sfruttamento unitario e diretto in capo a un unico soggetto (cfr. Cass. n. 21847/16), e la reazione sanzionatoria consegue alla dismissione della coltivazione diretta, configurabile anche in caso di affitto a terzi (cfr. Cass. n. 22556/22).
La Corte ha infine escluso che possa rilevare il legame familiare tra l’acquirente e il cessionario, poiché la norma non prevede eccezioni basate su tale rapporto. Ha altresì dichiarato inapplicabile l’art. 11, comma 3, d.lgs. n. 228 del 2001, che esclude la decadenza in caso di alienazione o concessione in godimento a favore di soggetti legati da vincoli di parentela entro il terzo grado, trattandosi di norma riferita esclusivamente alla diversa disciplina sulla formazione e l’arrotondamento della piccola proprietà contadina, di cui alla legge n. 604 del 1954, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr., ex multis, Cass. n. 4351/16).
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Nota della Redazione
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