Presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base partecipativa (Cass. civ. Sez. 5 n. 16438 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili opera in ragione della sola ristrettezza della compagine sociale, ferma restando la possibilità per i soci di fornire la prova contraria, mediante la dimostrazione della destinazione non personale degli utili ovvero della propria assoluta estraneità alla vita e alla gestione della società. Non rileva, a tal fine, la circostanza che i corrispondenti accrediti non siano transitati sul conto personale dei soci, trattandosi di evenienza coerente con la natura di utili non registrati nella contabilità. L’impugnazione, da parte del socio, dell’avviso di accertamento del maggior reddito di partecipazione dà luogo a un procedimento indipendente rispetto a quello concernente l’avviso emesso nei confronti della società: non ricorrono i presupposti per la sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ., restando possibile la sospensione facoltativa ai sensi dell’art. 337, comma 2, cod. proc. civ..
Il Fatto
Il contribuente impugnò l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno 2013, gli era stato attribuito un maggior reddito di partecipazione in una società a responsabilità limitata a ristretta base sociale, in conseguenza dell’accertamento condotto nei riguardi della società. La Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso, con sentenza confermata dalla Commissione tributaria regionale della Campania, sul presupposto che la presunzione di distribuzione degli utili, in quanto presunzione semplice, non potesse essere utilizzata per rettificare il reddito delle persone fisiche senza ulteriori elementi indiziari, e che l’avviso di accertamento presupposto nei confronti della società fosse stato annullato.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la violazione dell’art. 295 cod. proc. civ. per la mancata sospensione del giudizio e, con il secondo, la violazione dell’art. 39, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 2727 cod. civ., avendo la Commissione tributaria regionale negato il valore di piena prova alla presunzione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato preliminarmente l’eccezione di sospensione, richiamando il recente orientamento secondo cui l’impugnazione da parte del socio dell’avviso di accertamento del proprio maggior reddito di partecipazione dà luogo a un procedimento indipendente da quello sorto dall’impugnazione della società. La diversità soggettiva e oggettiva dei rapporti tributari esclude la sospensione necessaria, non potendo il socio subire effetti pregiudizievoli da un giudicato formatosi in un giudizio al quale non ha partecipato. La Corte ha precisato che resta ferma la possibilità, per il giudice, di disporre la sospensione facoltativa quando il giudizio relativo alla società sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, in ragione della pregiudizialità tecnica e degli effetti riflessi del giudicato.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha affermato che, nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili opera per il solo fatto della ristrettezza della compagine, senza necessità di ulteriori elementi indiziari. Il socio può fornire prova contraria dimostrando la destinazione non personale degli utili o la propria assoluta estraneità alla vita e alla gestione della società, ma non rileva che i corrispondenti accrediti non siano transitati sul suo conto personale: tale circostanza è, infatti, coerente con la natura di utili non registrati nella contabilità.
La Corte ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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