Notifica ex art. 60 d.P.R. 600/1973 e sindacato sull’irreperibilità assoluta (Cass. civ. Sez. V n. 5808 del 05.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La relata di notifica fa piena prova fino a querela di falso solo dei fatti avvenuti alla presenza dell’ufficiale giudiziario e del ricevimento delle dichiarazioni a lui rese, limitatamente al loro contenuto estrinseco. Il giudice di merito, quando accerta che il destinatario non era assolutamente irreperibile, non si limita a rilevare l’onere di querela di falso, ma compie un autonomo accertamento di fatto. Il ricorrente che deduca l’omesso esame di un elemento di prova decisivo deve riprodurre il documento nel ricorso o nella memoria, non essendo sufficiente il rinvio agli atti di primo grado.
Il Fatto
Il contribuente, già titolare di una cessata ditta individuale, impugnava un avviso di accertamento per II.DD. e IVA relativi al 2008. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso e annullava l’atto. La Commissione Tributaria Regionale, in riforma, dichiarava inammissibile il ricorso introduttivo perché tardivo, ritenendo correttamente applicata la procedura notificatoria dell’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 per l’irreperibilità assoluta del destinatario.
Il perfezionamento della notifica era intervenuto il 28 dicembre 2013, mentre il ricorso era stato proposto il 27 novembre 2014 e depositato il 22 dicembre 2014, oltre il termine di sessanta giorni di cui all’art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992. Il contribuente ricorreva per cassazione con tre motivi; l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso e il Ministero dell’Economia e delle Finanze non si costituiva.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi denunciavano la violazione dell’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 in relazione agli artt. 137, 138, 139 e 140 cod. proc. civ. e all’art. 2700 cod. civ., oltre all’omesso esame di un fatto decisivo. Il ricorrente sosteneva che la relata non dimostrava l’irreperibilità assoluta e che il giudice d’appello aveva errato nel ritenerla coperta dalla relata non impugnata con querela di falso.
Il Collegio condivide in linea generale l’affermazione secondo cui la statuizione dell’ufficiale contenuta nella relata fa piena prova fino a querela di falso solo dei fatti avvenuti alla sua presenza e del contenuto estrinseco delle dichiarazioni. Nel caso concreto, tuttavia, la Commissione Tributaria Regionale non si era limitata a richiamare l’onere di querela di falso: aveva anche statuito che non vi era prova a fondamento della prospettazione del contribuente, valutando i documenti prodotti in primo grado e compiendo un preciso accertamento fattuale.
Il fatto è stato dunque valutato. L’omesso esame di un elemento di prova non rende di per sé decisive le censure. Il ricorso è inoltre generico e aspecifico: il contribuente afferma l’esistenza di una notifica quasi coeva di una cartella di pagamento nel dicembre 2013 senza applicazione dell’art. 60, ma non riproduce quel documento, limitandosi a indicare l’allegato del fascicolo di primo grado. Trattandosi della prova asseritamente decisiva, era necessario riprodurne almeno il contenuto, tanto più che non è stato dedotto un error in procedendo ai fini dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Neppure la memoria illustrativa offriva copia della supposta notifica coeva della cartella, adempimento essenziale per consentire il confronto e la verifica della illogicità del ragionamento del giudice d’appello. L’inammissibilità delle prime due doglianze travolge la terza, che prospettava la violazione dell’art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992 e poggiata sull’invalidità della notifica: la censura difetta di rilevanza ex art. 100 cod. proc. civ.. Il ricorso è conclusivamente inammissibile, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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