Esenzione IMU coltivatori diretti e obbligo dichiarativo: inammissibile il motivo che non attinge la ratio decidendi (Cass. civ. Sez. 5 n. 557 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che deduca un vizio di motivazione e una violazione di legge in un unico motivo c.d. “misto” è di per sé inammissibile, pur potendo la Corte operare una riconsiderazione dei motivi sotto il profilo del vizio di motivazione rilevante o della violazione di legge. È altresì inammissibile, ai sensi dell’art. 366, n. 4, cod. proc. civ., il motivo che non si concretizzi in una critica puntuale della ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a sostenere un principio astratto senza attingere le specifiche ragioni poste a fondamento della decisione.
Il Fatto
Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento con cui il Comune di Fondi rilevava l’omesso versamento dell’IMU per l’annualità 2015 su alcuni immobili. Il contribuente contestava la debenza del tributo per i terreni, in quanto titolare di azienda agricola, e per un fabbricato rurale strumentale. La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio riconosceva l’esenzione per i terreni, valorizzando il principio di buona fede e ritenendo superflua la dichiarazione IMU in ragione della conoscenza da parte dell’ente impositore della qualifica soggettiva del contribuente, desunta dalla documentazione prodotta.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente esaminato l’eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta dal controricorrente, rilevando come il motivo dedotto fosse un motivo c.d. “misto”, che cumulava la denuncia di violazione di legge e di vizio di motivazione. Ha tuttavia ricordato che, pur di fronte a una tale censura, è possibile una riconsiderazione dei motivi, ricostruendoli sotto il profilo del vizio di motivazione o della violazione di legge.
Quanto alla dedotta motivazione apparente, la Corte ha richiamato i principi in materia, secondo cui il vizio ricorre quando il giudice omette di esporre le ragioni della decisione, rendendo impercepibile il fondamento della stessa. Nella specie, la sentenza impugnata non incorre in tale vizio, avendo motivato la conoscenza comunale della qualifica soggettiva del contribuente sia con riferimento al libretto per l’acquisto del carburante agricolo, sia con riguardo all’iscrizione catastale dei terreni.
La Corte ha poi rilevato come la ratio decidendi della sentenza impugnata risiedesse nell’affermata conoscenza dell’amministrazione comunale dei requisiti per usufruire dell’esenzione, rendendo superfluo l’adempimento dichiarativo. Orbene, tale ragione non è stata censurata dal Comune ricorrente, il quale si è limitato a sostenere astrattamente l’esistenza dell’obbligo dichiarativo, senza attingere la specifica motivazione posta a base della decisione.
Ne consegue che il motivo di ricorso si risolve in un “non motivo”, sanzionato con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366, n. 4, cod. proc. civ., in quanto privo di una critica puntuale della decisione impugnata e delle ragioni che la sorreggono. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del Comune ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla declaratoria dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.