Revocazione per errore di fatto su giudicato relativo al mancato utile (Cons. Stato n. 6624 del 25.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione, l’errore di fatto previsto dagli artt. 106 cod. proc. amm. e 395, n. 4, cod. proc. civ. è configurabile nell’attività preliminare di lettura e percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza ed al significato letterale, senza coinvolgere la successiva attività di interpretazione e valutazione del contenuto delle domande, delle eccezioni e del materiale probatorio. Rientra in tale nozione l’ipotesi in cui il giudice, per svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, estenda la decisione a domande ed eccezioni non rinvenibili negli atti, ovvero ometta di pronunciare su di esse. Non integra errore revocatorio l’erroneo, inesatto od incompleto apprezzamento delle risultanze processuali, né l’anomalia del procedimento logico di interpretazione della prova, che dà luogo ad un errore di giudizio, non censurabile con la revocazione. Sussiste, pertanto, l’errore di fatto quando il giudice ritenga formatosi un giudicato su una statuizione di primo grado che era stata invece investita dall’appello.

Il Fatto

La società seconda graduata aveva impugnato davanti al TAR Campania la determinazione di aggiudicazione di un appalto di lavori per la rete fognaria. Il TAR Campania, con sentenza n. 3403 del 2024, aveva accolto il ricorso e i motivi aggiunti, annullando l’aggiudicazione, sul presupposto che il consorzio aggiudicatario dovesse essere escluso per difetto di sottoscrizione dell’offerta tecnica da parte del tecnico abilitato, e aveva accolto la domanda risarcitoria per il mancato utile, diminuito dell’aliunde perceptum, e per il danno curriculare.

Avverso tale sentenza avevano proposto appello sia il consorzio sia il Comune. Il Cons. Stato, con sentenza n. 10030 del 2025, aveva respinto entrambi i gravami, affermando, tra l’altro, che si era formato il giudicato sulla statuizione relativa al danno da mancato utile, perché non impugnata. Il Comune ha quindi proposto revocazione per errore di fatto contro quel capo, sostenendo che il secondo motivo di appello aveva censurato anche tale statuizione.

La Motivazione della Corte

Il Cons. Stato ricostruisce in termini generali i confini del rimedio. L’errore di fatto attiene alla fase di mera lettura e percezione degli atti, non alla valutazione del loro contenuto. Esso è deducibile quando il giudice decide sulla base di un falso presupposto di fatto, ritenendo documentalmente escluso un fatto in realtà provato, oppure inesistente un fatto documentalmente dimostrato, e sempre che il punto non sia stato oggetto di specifica motivazione. Restano fuori dall’ambito revocatorio l’apprezzamento inesatto delle risultanze istruttorie e le anomalie del ragionamento probatorio, riconducibili ad un errore di giudizio.

Nel caso concreto la doglianza è ritenuta fondata. Il Comune ha prospettato come errore revocatorio la circostanza che la sentenza impugnata aveva ritenuto insussistente una censura in realtà presente negli atti e rilevante ai fini della decisione. In particolare, l’appello aveva censurato la statuizione sul risarcimento del danno da mancato utile sia sotto il profilo dell’an sia sotto quello del quantum, e il motivo era stato ulteriormente sviluppato nelle memorie difensive.

La svista del giudice ha determinato un’errata percezione del contenuto degli atti del giudizio, creando un contrasto tra due proiezioni dello stesso oggetto: quella emergente dalla sentenza e quella risultante dagli atti e documenti di causa. Ne deriva che, relativamente a questa statuizione, la sentenza deve essere revocata.

In sede rescissoria il motivo del Comune è invece infondato. La sentenza di primo grado non aveva commisurato il mancato utile al dieci per cento dell’importo a base di gara, ma aveva indicato criteri compatibili con l’art. 34, comma 4, cod. proc. amm., prevedendo il calcolo dell’utile in relazione all’offerta e alla struttura dei costi e la decurtazione dell’aliunde perceptum vel percipiendum. Il danno da mancata aggiudicazione è provato dall’esito della gara e, secondo il consolidato indirizzo richiamato, in caso di illegittima mancata aggiudicazione spetta il lucro cessante, identificato nell’interesse positivo e comprensivo del mancato profitto. La responsabilità della stazione appaltante segue un’imputazione obiettiva, con funzione compensativo-surrogatoria, prescindendo dalla colpa.

Il ricorso è dunque accolto in fase rescindente e respinto in fase rescissoria, con condanna del Comune alla rifusione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *