Revocazione per errore di fatto e morte del legale rappresentante di società (Cons. Stato n. 10414 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto revocatorio di cui all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 106, comma 1, cod. proc. amm., è configurabile solo se ricorrono congiuntamente tre requisiti: un errore di percezione meramente materiale degli atti, una questione non controversa su cui la sentenza non abbia pronunciato, e la decisività dell’elemento. Non integra errore revocatorio la censura che investa un punto espressamente esaminato e deciso dal giudice, sollecitando una rivalutazione del thema probandum. La morte del legale rappresentante di una persona giuridica non determina l’interruzione del processo, perché costui agisce quale organo di un ente che continua a esistere: l’evento rileva solo se si estingua la procura volontaria che aveva conferito il mandato al difensore, o se sopravvenga la cancellazione della società dal registro delle imprese.

Il Fatto

La società ricorrente chiede la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 8140 del 2023, che aveva respinto il suo appello avverso la sentenza del TAR Umbria n. 512 del 2019. Oggetto del giudizio di merito erano alcune ordinanze di demolizione emesse dal comune per opere realizzate in difformità dai titoli abilitativi e, in parte, in assenza di titolo, su area che l’amministrazione riteneva assoggettata a vincolo paesaggistico in quanto soggetta a rimboschimento.

La società deduce due motivi di revocazione, lamentando che la sentenza impugnata avrebbe presupposto l’esistenza del vincolo su aree che, in realtà, non sarebbero boscate. Nel corso del giudizio è deceduto l’amministratore unico e legale rappresentante della società; la difesa ha chiesto l’interruzione del processo. Il giudizio era già stato interrotto con ordinanza n. 3444 del 2025 per l’estinzione della procura generale e poi riassunto.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Consiglio di Stato esclude che possa dispersi una nuova interruzione del processo. L’art. 79, comma 2, cod. proc. amm. rinvia agli artt. 299 e 300 cod. proc. civ., che attribuiscono rilievo alla morte del rappresentante legale, ma solo con riferimento alla rappresentanza in senso proprio e di fonte legale. La disposizione non si applica alla rappresentanza volontaria né ai casi di immedesimazione organica, tra cui rientra il legale rappresentante di una persona giuridica. Il collegio richiama sul punto Cons. Stato, sez. VI, n. 9008 del 2024 e Cass. civ., sez. I, n. 2817 del 2018.

La Corte distingue la fattispecie da quella che aveva giustificato la precedente ordinanza di interruzione: in quel caso l’estinzione della procura generale, ai sensi dell’art. 1722, n. 4, cod. civ., aveva comportato una sopravvenuta carenza di legittimazione processuale del soggetto che aveva instaurato il giudizio. Qui, invece, il decesso del legale rappresentante non produce il medesimo effetto, perché la società continua a esistere: solo la cancellazione dal registro delle imprese è causa di interruzione, secondo Cass. civ., sez. un., n. 3625 del 2025.

Nel merito, il collegio esamina congiuntamente i due motivi e li dichiara inammissibili. L’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. richiede un errore di fatto consistente in un abbaglio dei sensi, su un punto non controverso e decisivo, come precisato da Cons. Stato, sez. II, n. 4574 del 2025. Nel caso concreto, l’esistenza del vincolo di inedificabilità assoluta costituisce un punto controverso su cui la sentenza impugnata si è espressamente pronunciata, valorizzando la nota della comunità montana e l’istruttoria del Nucleo investigativo di polizia ambientale e forestale.

I motivi, quindi, non denunciano un errore percettivo, ma sollecitano una rivalutazione del materiale probatorio, come ribadito da Cons. Stato, sez. II, n. 8778 del 2025. Il ricorso è pertanto inammissibile.

Il collegio ritiene infine che l’inaccoglibilità della domanda sia fondata su ragioni manifeste e applica l’art. 26, comma 2, cod. proc. amm., condannando la ricorrente al pagamento di una sanzione di euro 2.000, con gli effetti previsti dall’art. 2, comma 2-quinquies, legge n. 89/2001.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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