Revocazione per errore di fatto e omessa pronuncia (C.G.A.R.S. n. 277 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione per errore di fatto, ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., il vizio revocatorio consiste in una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto materiale degli atti del giudizio, che abbia indotto il giudice a decidere su un falso presupposto fattuale. La dedotta omessa pronuncia su un motivo di appello integra l’errore di fatto solo se deriva da una svista materiale nella lettura degli atti, non già dalla convinzione che il motivo non fosse stato proposto. Resta estranea all’istituto la censura che investe l’interpretazione, la valutazione delle prove e la qualificazione giuridica dei fatti: essa configura un errore di giudizio, non censurabile con la revocazione, che altrimenti si convertirebbe in un terzo grado di giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente, maresciallo di prima classe della Marina militare, prestava servizio presso una Capitaneria di porto fino al 20 dicembre 2006, quando era sospeso cautelativamente dall’impiego perché imputato in un procedimento penale. Con sentenza del 28 gennaio 2010, divenuta irrevocabile, il giudice per l’udienza preliminare lo assolveva in parte per insussistenza dei fatti e in parte per difetto di imputabilità, applicando la misura di sicurezza della libertà vigilata per un anno. Revocata la misura nel 2011, il Ministero della difesa disponeva la perdita del grado per dimissioni d’autorità.
Il ricorso contro quel provvedimento era respinto dal TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, con sentenza n. 648 del 2022; l’appello era a sua volta respinto con sentenza del C.G.A.R.S. n. -OMISSIS- del 2025. Avverso quest’ultima il ricorrente proponeva ricorso per revocazione, deducendo errori in fatto rilevanti ex art. 395, comma primo, n. 4, cod. proc. civ. e, in particolare, l’omessa pronuncia sull’ultimo motivo di appello, relativo al dedotto difetto di istruttoria sullo stato di salute mentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la fisionomia del rimedio revocatorio, osservando che il codice di rito lo configura come strumento eccezionale, volto a contrastare una serie circoscritta di vizi e a restituire le parti allo stato anteriore alla pronuncia. L’errore di fatto è tale, si legge, solo se consiste in una “falsa percezione della realtà processuale”, obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia indotto il giudice ad affermare l’esistenza di un fatto decisivo escluso dagli atti o l’inesistenza di un fatto parimenti decisivo che dagli atti risulti accertato.
La Corte richiama la Corte cost. n. 89 del 2021 e la Corte cost. n. 36 del 1991, secondo cui l’errore revocatorio deve rimanere confinato alla sfera “senso-percettiva” – un abbaglio dei sensi, una svista o un puro equivoco – senza sconfinare in quella valutativa e interpretativa. Ne deriva che l’errore deve essere assolutamente evidente e rilevabile ictu oculi, con il solo confronto tra la sentenza impugnata e gli atti, senza indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive.
Su questa base il Collegio individua i tre requisiti dell’errore di fatto revocatorio: la percezione errata o omessa del contenuto materiale degli atti; l’inerenza a un punto non controverso e non espressamente motivato; il nesso causale diretto tra l’errore e la decisione finale. A ciò si aggiunge che sono vizi logici, e dunque errori di diritto, la dedotta erronea interpretazione e valutazione dei fatti o il mancato approfondimento di una circostanza risolutiva. La giurisprudenza amministrativa richiamata distingue così nettamente il vizio percepibile da quello valutativo.
Quanto all’omessa pronuncia, la Corte ammette il rimedio a fronte di un’omessa decisione su domande o eccezioni costituenti il thema decidendum, ma solo ove il punto controverso non sia stato esaminato e non quando la decisione sul motivo risulti implicitamente da un’affermazione decisoria di segno contrario e incompatibile.
Nel caso concreto, il giudice d’appello aveva rilevato che la perdita del grado era stata adottata per motivi diversi da quelli disciplinari, non avendo natura sanzionatoria, e che il richiamo di tali ragioni ricomprendeva ex se i profili dedotti dal ricorrente. Il Collegio osserva che l’asserita omessa considerazione dei problemi di salute mentale avrebbe potuto costituire, al più, un errore di interpretazione e valutazione dei fatti e delle prove, non censurabile mediante la revocazione. I motivi si mostrano quindi come elementi di non condivisione nel merito della decisione, più che come omessa pronuncia o abbaglio dei sensi. Il ricorso è pertanto inammissibile, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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