Sospensione del giudizio in attesa del regolamento di competenza (TAR Abruzzo n. 188 del 27.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In pendenza di un ricorso per regolamento di competenza avverso l’ordinanza che ha fissato l’udienza pubblica di merito, il giudice adito può disporre la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., richiamato dall’art. 79 c.p.a., ove la decisione sulla competenza possa influire sull’intera definizione della controversia. La sospensione si estende anche al ricorso per l’accesso agli atti proposto ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., qualora l’istanza di ostensione riguardi la medesima situazione giuridica dedotta nel giudizio principale e l’esito dell’accesso possa determinare la proposizione di ulteriori motivi di impugnazione, rendendo opportuna l’attesa della decisione del giudice competente.

Il Fatto

La Centrale di Committenza regionale ha indetto una gara per l’affidamento del servizio di vigilanza antincendio per le aziende sanitarie, suddivisa in tre lotti. A seguito dell’aggiudicazione, un consorzio stabile, secondo classificato per il Lotto 2, ha impugnato la determina di aggiudicazione, proponendo anche istanza di accesso agli atti. Avverso l’ordinanza con cui il TAR ha fissato l’udienza pubblica di merito è stato proposto ricorso per regolamento di competenza dinanzi al Consiglio di Stato, con contestuale richiesta delle parti di attendere la decisione su tale incidente.

La Motivazione del Tribunale

Il Collegio rileva che il regolamento di competenza, discusso dinanzi alla III Sezione del Consiglio di Stato, risulta prossimo alla decisione. Considerato che l’accesso richiesto riguarda la stessa situazione giuridica dedotta nel giudizio principale, l’eventuale accoglimento del ricorso per l’accesso potrebbe comportare la proposizione di ulteriori motivi avverso l’offerta della controinteressata. Il Tribunale ritiene pertanto opportuno sospendere ogni decisione sulla causa, inclusa la definizione dell’istanza di accesso, fino all’esito del regolamento di competenza, reputando inconferente il precedente citato dalla parte ricorrente a sostegno della definizione separata del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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