Nozione ampia di professionista e pratiche commerciali scorrette nei social (TAR Lazio n. 6921 del 17.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 18, lett. b), del Codice del Consumo, è professionista — e quindi autore della pratica commerciale — chiunque abbia in concreto una oggettiva cointeressenza diretta e immediata alla realizzazione della pratica scorretta, ancorché le attività siano formalmente riconducibili a una società della quale il soggetto sia fondatore, presidente, rappresentante legale e socio unico. L’illecito anti-consumeristico è illecito di mero pericolo: la gravità della condotta va valutata in ragione della sua potenzialità dannosa, non dei danni effettivamente accertati, e il professionista è gravato di un preciso onere di chiarezza e trasparenza informativa sin dal primo contatto negoziale. È scorretta la pratica che ometta di segnalare la natura pubblicitaria dei contenuti promozionali veicolati sui social, così come quella che diffonda testimonianze e recensioni positive senza adottare misure ragionevoli e proporzionate per verificarne l’autenticità e senza informare il consumatore sulla loro parzialità.

Il Fatto

Un professionista operante nel settore della consulenza finanziaria e dei corsi di formazione on line promuoveva, attraverso i propri canali social e siti internet, l’offerta onerosa di tecniche e consigli asseritamente idonei a garantire guadagni facili e sicuri. A seguito di una denuncia e di verifiche d’ufficio, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato accertava la scorrettezza di due distinte pratiche commerciali, articolate in numerose condotte, consistenti nell’utilizzo di claim iperbolici, nel vanto di risultati non verificabili, nella omissione di avvertenze sulla natura pubblicitaria dei contenuti e nella diffusione di testimonianze positive e di followers non autentici. L’AGCM irrogava pertanto due sanzioni amministrative pecuniarie per complessivi euro 60.000,00. Il professionista impugnava il provvedimento dinanzi al TAR Lazio, contestando, tra l’altro, la propria qualifica di professionista e la sussistenza degli elementi costitutivi delle pratiche contestate.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure dedotte. Quanto al primo motivo, relativo alla qualifica soggettiva, il Collegio ha richiamato il costante orientamento giurisprudenziale che predica una nozione ampia di professionista, comprensiva di tutti i soggetti che pongano in essere condotte rilevanti ai sensi del Codice del Consumo nel quadro di un’attività di impresa finalizzata alla promozione di servizi. Nel caso di specie, il ricorrente aveva rivendicato di essere fondatore, presidente, rappresentante legale e socio unico della società erogatrice dei servizi e aveva sempre interloquito direttamente con l’Autorità, assumendo di essere il dominus di fatto dell’ente: elementi tutti indicativi di una oggettiva cointeressanza diretta e immediata alla realizzazione della pratica scorretta.

In relazione alla pratica sub A), il Collegio ha ritenuto correttamente motivato l’accertamento della decettività dei messaggi promozionali, caratterizzati da claim enfatici non controbilanciati da adeguati disclaimer, disponibili solo in una fase successiva al primo contatto con il potenziale cliente. Ha inoltre condiviso la valutazione dell’Autorità sulla mancata indicazione della natura pubblicitaria dei contenuti, rilevando la commistione operata tra post di apparente natura personale e contenuti promozionali: ai sensi dell’art. 5, comma 3, del Codice del Consumo, le informazioni devono essere veicolate in modo chiaro e comprensibile sin dal primo contatto negoziale e il rinvio a fonti di consultazione solo eventuale non sana l’inadempimento dell’onere informativo.

Con riferimento alla pratica sub B), il Tribunale ha ritenuto che la pubblicazione di sole testimonianze positive, senza alcuna precisazione sulla loro parzialità, integri gli estremi della scorrettezza, richiamando gli Orientamenti della Commissione UE sulla Direttiva 2005/29/CE, che impongono al professionista di rendere disponibili informazioni chiare e complete sull’origine e sull’elaborazione delle recensioni. Quanto ai followers non autentici, il Collegio ha ribadito che grava sul professionista l’onere di verificarne l’autenticità, sebbene l’opera di rimozione intrapresa abbia rilevato ai fini della quantificazione della sanzione.

Da ultimo, il Collegio ha ritenuto congrua la sanzione irrogata, evidenziando che l’illecito anti-consumeristico è un illecito di mero pericolo, sicché la gravità va commisurata alla potenzialità dannosa della condotta, e che l’importo, largamente inferiore al massimo edittale, risulta proporzionato alla dimensione economica del professionista, alla durata delle violazioni e alla particolare insidiosità delle condotte, poste in essere in un contesto di asimmetria informativa. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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