Revocazione esclusa se l’errore di fatto investe la valutazione delle prove (Cons. Stato n. 5650 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto revocatorio di cui all’art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. investe esclusivamente l’attività preliminare di lettura e percezione materiale degli atti del giudizio, quanto alla loro esistenza e al loro significato letterale. Esso non può coinvolgere l’attività valutativa e interpretativa del giudice, né il contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti. Il vizio che investe la valutazione dei documenti è un errore di giudizio, denunciabile soltanto come errore di diritto, e non legittima la revocazione. Non integra errore di fatto la questione che la sentenza impugnata abbia espressamente esaminato e risolto, trattandosi di punto controverso e non di mera svista percettiva.
Il Fatto
Una società ha proposto ricorso per la revocazione di una sentenza del Consiglio di Stato che aveva respinto il suo appello. Quest’ultimo era diretto avverso la pronuncia del T.a.r. per la Calabria che, in accoglimento del ricorso di alcuni cittadini, aveva annullato il provvedimento con cui il Comune aveva dichiarato la regolarità di sei SCIA depositate dalla medesima società per la realizzazione di impianti fotovoltaici.
Il giudice di primo grado, confermato in appello, aveva ritenuto che l’impianto, unitario e di potenza superiore a 1 MWp, non potesse essere realizzato mediante sei SCIA, ma richiedesse l’autorizzazione unica. La società ricorrente ha dedotto un errore di fatto percettivo, sostenendo che i documenti sulla voltura della connessione e gli allegati tecnici, prodotti in appello, dimostrerebbero l’assenza di unicità soggettiva e realizzativa degli impianti in capo ad essa. Il Comune e i cittadini resistenti hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso inammissibile. L’unico motivo non prospetta alcun abbaglio dei sensi né alcuna svista percettiva, ma delinea un asserito errore di giudizio nella valutazione dei documenti depositati: donde l’inammissibilità della domanda rescindente.
Il Consiglio di Stato dà continuità al consolidato orientamento secondo cui l’errore revocatorio di cui all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. attiene alla lettura e alla percezione degli atti, non all’attività valutativa e interpretativa. Diversamente, la revocazione si trasformerebbe in un ulteriore grado di giudizio, non previsto dall’ordinamento. In tal senso è richiamata Cons. Stato, sez. II, n. 4460 del 2025.
Nel medesimo senso si sono espresse le Sezioni Unite della Corte di cassazione, secondo cui il combinato disposto degli artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ. non prevede come causa di revocazione l’errore di diritto, sostanziale o processuale, né l’errore di giudizio o di valutazione (Cass. civ., Sez. Un., n. 29571 del 2024).
Sotto ulteriore profilo, la questione prospettata come errore di fatto concerne, in realtà, un punto controverso sul quale la sentenza impugnata si è espressamente pronunciata. L’errore revocatorio, ricorda il Collegio richiamando Cons. Stato, sez. IV, n. 1699 del 2026, deve derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto materiale degli atti, attenere a un punto non controverso e non motivato, ed essere decisivo. Nessuno di tali requisiti ricorre nella specie.
Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti resistenti.
Nota della Redazione
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