Esecuzione giudicato e pagamento sospeso per Carta docente (TAR Lombardia n. 369 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione dello Stato deve completare le procedure esecutive per i provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Decorso inutilmente tale termine, il creditore può agire con il ricorso per ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. L’eventuale carenza di disponibilità finanziarie sui pertinenti capitoli di bilancio non impedisce la soddisfazione del creditore, poiché le norme di bilancio operano come vincoli di efficacia meramente interna e l’Amministrazione può disporre il pagamento in conto sospeso. Il commissario ad acta nominato nell’ambito della stessa struttura debitrice non ha diritto a compenso. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va commisurata agli interessi legali sull’importo dovuto.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito innanzi al TAR per ottenere l’ottemperanza di una sentenza del giudice del lavoro che aveva condannato il Ministero a riconoscergli il beneficio della Carta elettronica del docente e a pagargli le spese di lite. La sentenza, pubblicata in data 28 maggio 2024, è stata notificata in data 17 settembre 2024 e ha acquisito efficacia di giudicato, come da attestazione di cancelleria del 24 marzo 2025.
Alla notifica del titolo esecutivo non ha fatto seguito alcuna condotta adempitiva dell’Amministrazione. Il ricorrente ha quindi chiesto che fosse ordinata l’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, che fosse nominato un commissario ad acta, con condanna alle spese e applicazione della penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’istanza di riunione proposta dalla difesa erariale. La sola identità della materia non integra una connessione oggettiva sufficiente, né rileva l’identità parziale dello studio legale patrocinatore. L’esigenza di contenere l’onere delle spese non può tradursi in danno dei singoli ricorrenti, vanificando l’esito vittorioso di liti aventi ad oggetto somme esigue.
È dichiarata tardiva la comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale depositata dopo la camera di consiglio, con cui si afferma l’avvenuto accredito della carta. Trattandosi di allegazione di parte priva di prova documentale e non di questione rilevabile d’ufficio, non sussistono i presupposti per riattivare il contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm.
Nel merito, il ricorso è fondato. La sentenza del giudice del lavoro è passata in giudicato e risulta ampiamente decorso il termine di centoventi giorni dalla notificazione. La sentenza è stata notificata il 17 settembre 2024 e il ricorso il 21 marzo 2025: sono quindi integrate le condizioni dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14, d.l. n. 669/1996. Non è contestato che il Ministero non abbia dato ottemperanza.
Il Ministero è pertanto condannato a dare completa esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione. In caso di persistente inadempimento provvederà un commissario ad acta, nominato nel Capo di Gabinetto, con facoltà di delega. Al fine di assicurare l’effettività della tutela anche in caso di non capienza dei capitoli di bilancio, il Collegio richiama l’istituto del pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, legge n. 669/1996, ribadendo che le norme di bilancio non possono ostacolare la soddisfazione del creditore. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente già inserito nella struttura debitrice, non si liquida alcun compenso al commissario.
Quanto alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Collegio le riconosce funzione prevalentemente sollecitatoria, commisurandola agli interessi legali sull’importo complessivamente dovuto, con decorrenza dalla comunicazione. Il relativo calcolo è rimesso d’ufficio al commissario. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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