Ottemperanza per carta del docente: esclusa l’astreinte per manifesta iniquità (TAR Lombardia n. 2432 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è procedibile decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza da eseguire, ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 669/1996. Accertata l’inottemperanza dell’amministrazione al giudicato che riconosce il diritto alla carta del docente, il giudice amministrativo assegna un termine per adempiere e nomina fin d’ora un commissario ad acta. La condanna dell’amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. deve essere esclusa quando risulti manifestamente iniqua, valutazione che va operata in concreto, tenuto conto delle circostanze del ritardo, riconducibili alla eccezionale mole di contenzioso seriale in materia di carta elettronica del docente. La natura seriale della controversia incide altresì sulla liquidazione delle spese di lite, da ridurre rispetto ai parametri ordinari.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Varese, notificata al Ministero, il giudice ordinario aveva condannato l’amministrazione a riconoscere alla ricorrente il beneficio della carta del docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, per un importo complessivo di € 2.000,00. Sul provvedimento si era formato il giudicato. A fronte dell’inerzia dell’amministrazione, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza, deducendo l’inadempimento e chiedendo l’esecuzione coattiva del giudicato. Il Ministero si costituiva con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente dichiarato il ricorso procedibile, essendo decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 dalla notifica della sentenza da eseguire. Nel merito, ha ritenuto la domanda fondata, in quanto la pretesa creditoria risultava sorretta da idonea documentazione e l’amministrazione non aveva dedotto di aver adempiuto al giudicato. Consequenziale è stato l’accoglimento del ricorso, con dichiarazione dell’inottemperanza e assegnazione del termine di 90 giorni per l’accredito delle somme, con nomina fin d’ora del commissario ad acta nella persona del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato competente, che sarebbe operativo solo su istanza del creditore, decorso il termine assegnato all’amministrazione.
Il Collegio ha invece respinto la domanda di condanna al pagamento dell’astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., richiamando il criterio della manifesta iniquità come limite all’applicazione della misura. Tale valutazione è stata operata in concreto, valorizzando due elementi: la già disposta nomina del commissario ad acta, quale strumento satisfattivo rafforzato, e la riconducibilità del ritardo all’eccezionale mole di contenzioso seriale relativo alla carta elettronica del docente. In tale contesto, l’ulteriore condanna pecuniaria sarebbe risultata sproporzionata e eccessivamente afflittiva per il debitore pubblico.
Da ultimo, il TAR ha regolato le spese di lite secondo il criterio della soccombenza, ma con una riduzione rispetto ai parametri tabellari, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, 24 aprile 2026, n. 3221, in ragione del limitato impegno difensivo richiesto da una causa seriale, vertente su un’unica questione e priva di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto. Le spese, liquidate in € 800,00 oltre accessori, sono state distratte in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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