Spese economali, annualità e inerenza nel giudizio di conto (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 171 del 03.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La gestione economale è gestione di mera cassa in regime di anticipazione, sicché l’economo, quale agente contabile assoggettato alla responsabilità per il maneggio di denaro pubblico, risponde personalmente delle somme ricevute e deve dimostrare nel giudizio di conto la regolarità dei pagamenti eseguiti. La violazione del principio di annualità determina la declaratoria di irregolarità della gestione, ma non comporta di per sé l’addebito della spesa all’economo quando la spesa sia stata inerente e conforme ai fini istituzionali dell’ente. Il principio di annualità va quindi soppesato con il principio di inerenza, di natura sostanziale, che consente o esclude l’addebito. La mera illegittimità regolamentare o la non leggibilità della documentazione giustificativa preclude il discarico.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto il conto giudiziale reso dall’economo di un’azienda ospedaliera, relativo alla gestione economale per l’esercizio finanziario 2016. Il magistrato istruttore, con relazione del 31.07.2023, ha evidenziato irregolarità formali e sostanziali: la mancata restituzione del fondo economale al 31.12.2016 mediante versamento sul conto del tesoriere, l’omessa sottoscrizione del conto da parte di un secondo agente contabile di fatto, e una serie di spese ritenute non ammissibili a discarico.
L’economo ha depositato memoria difensiva eccependo la regolarità formale e sostanziale della gestione e chiedendo il discarico. Dopo due ordinanze istruttorie e una relazione integrativa, con cui l’addebito è stato rideterminato in € 1.981,38, la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto le censure formali. La mancanza di sottoscrizione del verbale di verifica del Collegio sindacale apriva un profilo sostanziale di irregolarità, poiché in assenza di prova contraria si sarebbe dovuta addebitare all’economo l’intera consistenza del fondo economale. Tale rilievo è superato dalla documentazione versata in atti dall’amministrazione, dalla quale la posta risulta regolarmente iscritta al bilancio d’esercizio 2016. Quanto alla sottoscrizione del conto da parte del solo economo, l’evenienza è neutra: l’agente ha fatto proprie tutte le risultanze che lo riguardano.
Nel merito, la contestazione prevalente attiene alla violazione del principio di annualità delle gestioni economali. L’economo ha sostenuto che le spese portate a rimborso a fine anno vengono rendicontate e pagate materialmente nell’esercizio successivo. L’argomentazione non è condivisa: il fondo cassa economale è finalizzato al pagamento delle piccole spese, da rendicontare e pagare al momento della richiesta.
Il Collegio richiama la giurisprudenza contabile: la derogabilità del principio di annualità è stata riconosciuta, con Corte dei conti, Sezione Calabria, n. 120/2025, solo per gli esercizi 2019-2020 svolti nel periodo emergenziale da Covid-19. Fuori da tale momento straordinario valgono i principi consolidati: le spese economali costituiscono deroga al principio di programmazione degli acquisti, sono dirette a fronteggiare esigenze impreviste e trovano fondamento nella necessità di far fronte con immediatezza alle spese di funzionamento degli uffici.
Sul piano contabile, la spesa economale inizia con un pagamento disposto dall’agente contabile nei limiti delle disponibilità assegnate, poi ratificato dal responsabile del servizio finanziario. Da tale carattere anticipatorio e derogatorio discende la necessità di fondi limitati e il dovere dell’economo di verificare, sotto la propria personale responsabilità, l’ammissibilità delle spese. Il fondo economale non può aggirare le disposizioni di contabilità in tema di impegno di spesa, neppure mediante artificiosa parcellizzazione.
Tuttavia, richiamando Corte dei conti, Sez. Calabria, n. 193/2023, il Collegio afferma che la mera violazione del principio di annualità non implica di per sé l’addebito, ove le spese siano inerenti e conformi ai fini istituzionali. Poiché per l’esercizio 2016 l’economo non ha dimostrato l’inerenza, l’addebito è confermato, con esclusione dei soli buoni documentati da scontrini leggibili ammessi a discarico. Il conto è dichiarato irregolare con condanna dell’economo al pagamento della somma e degli interessi legali.
Nota della Redazione
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