Graduatoria concorsuale impugnabile solo con l’approvazione, non con lo scorrimento (Cons. Stato n. 6124 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia concorsuale il candidato ha interesse a contestare la graduatoria anche al solo fine di conseguire un miglioramento di posizione, in vista di un eventuale scorrimento. Tale interesse sorge già con l’approvazione della graduatoria e non al momento dello scorrimento, sicché l’impugnazione della stessa deve avvenire nel termine decadenziale decorrente da detta approvazione. È con l’approvazione della graduatoria che si cristallizzano le posizioni dei partecipanti, sia dei vincitori sia degli idonei collocati in posizione non utile; divenuta la graduatoria inoppugnabile, le relative posizioni non possono essere rimesse in discussione in occasione dei successivi scorrimenti. Poiché gli scorrimenti sono evenienze future e incerte anche nell’an, un elementare principio di certezza delle situazioni giuridiche impone che ogni contestazione sia fatta valere mediante tempestiva impugnazione della graduatoria.
Il Fatto
Un dirigente medico ha partecipato a una procedura concorsuale per titoli e colloquio, indetta da una struttura ospedaliera, per il conferimento di tre incarichi a tempo determinato. Collocatasi in ultima posizione in graduatoria, ha proposto ricorso avverso il provvedimento con cui è stato conferito l’incarico alla seconda classificata, deducendone l’illegittimità derivata dalla graduatoria e sostenendo di avere diritto a un punteggio superiore.
Con due successivi ricorsi per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato le delibere di proroga del medesimo incarico, sempre per invalidità derivata. Il TAR Puglia ha dichiarato irricevibile il ricorso principale, in quanto notificato ben oltre il termine decadenziale di sessanta giorni dall’approvazione della graduatoria, e conseguentemente inammissibili i motivi aggiunti, volti a far valere vizi derivanti da una graduatoria ormai inoppugnabile. È stato proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Cons. Stato respinge il gravame e conferma la decisione di primo grado. La Sezione rileva che il ricorso principale è stato notificato oltre il termine decadenziale di sessanta giorni dall’approvazione della graduatoria, risalente al 28 novembre 2019.
Il Collegio osserva che il candidato ha interesse a contestare la graduatoria anche per conseguire un miglioramento di posizione, in attesa di un eventuale scorrimento. Ne deriva che l’interesse a contestare gli esiti della procedura valutativa è sorto sin dall’approvazione della graduatoria e non al momento dello scorrimento. Lo stesso avviso pubblico, del resto, prevedeva il conferimento degli incarichi secondo l’ordine di graduatoria, rendendo attuale l’ipotesi del conferimento ai soggetti non classificatisi al primo posto.
La pretesa dell’appellante di impugnare la graduatoria in un secondo momento, quale atto presupposto unitamente al provvedimento di scorrimento, si risolve nel tentativo di far valere tardivamente un interesse legittimo già esistente e attuale al momento dell’approvazione della graduatoria. La Sezione richiama sul punto Cons. Stato, sez. III, 11 luglio 2025, n. 6092 e Cons. Stato, sez. VII, 10 aprile 2025, n. 3063.
Con l’approvazione della graduatoria, si cristallizzano le posizioni dei partecipanti, dei vincitori e degli idonei in posizione non utile. Se la graduatoria diventa inoppugnabile, tali posizioni non possono più essere rimesse in discussione in occasione dei successivi scorrimenti. Poiché gli scorrimenti sono evenienze future e incerte anche nell’an, un principio elementare di certezza delle situazioni giuridiche impone la tempestiva impugnazione della graduatoria.
La conferma delle argomentazioni del primo giudice esonera la Sezione dall’esaminare le eccezioni e i motivi non esaminati in primo grado, ritualmente riproposti dall’appellante. Le spese del grado sono compensate in ragione della singolarità della questione.
Nota della Redazione
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