Legittimo l’annullamento d’ufficio dei permessi in sanatoria per frazionamento della volumetria condonabile (TAR Campania n. 2041 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di annullamento d’ufficio del permesso di costruire in sanatoria, il superamento del termine di dodici mesi previsto dall’art. 21 nonies, primo comma, legge n. 241/1990 è ammissibile quando il privato abbia rappresentato all’Amministrazione uno stato di fatto diverso da quello reale, anche mediante il solo silenzio su circostanze rilevanti. Il frazionamento della volumetria totale in due separate pratiche di condono, idoneo a indurre l’Amministrazione in errore sul rispetto della soglia massima condonabile, integra una non veridica rappresentazione della realtà. Ne consegue che l’accertamento di tale condotta esclude la maturazione di un legittimo affidamento in capo al privato e rende non necessaria la ponderazione dell’interesse pubblico al ripristino della legalità.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune ha disposto l’acquisizione al patrimonio dell’area di sedime delle opere abusive, nonché la presupposta ordinanza di demolizione e il verbale di inottemperanza. Con successivi motivi aggiunti ha censurato i provvedimenti di autotutela con cui l’Amministrazione ha annullato due permessi di costruire in sanatoria rilasciati nell’anno 2018.
Nel corso del giudizio gli abusi sono stati demoliti in esecuzione di procedura R.E.S.A. a cura della Procura della Repubblica, sulla scorta di un ordine impartito dall’A.G. penale. Il ricorrente ha dedotto la perduranza dell’interesse alla declaratoria di illegittimità degli atti ai fini risarcitori e per la restituzione dell’area di sedime.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto rilevato che l’ordinanza di acquisizione consegue alla mancata ottemperanza non solo all’ordinanza di demolizione del 2015, ma anche alla precedente ordinanza del 1999, non citata nell’atto introduttivo. La SCIA in sanatoria ex art. 37 d.P.R. n. 380/2001 non è idonea a legittimare ex post le opere: si riferisce al solo sottotetto e non ai piani sottostanti, riguarda opere non sanabili per quella via e non è assistita dal silenzio assenso. Il procedimento si conclude solo con il provvedimento espresso di quantificazione e applicazione della sanzione pecuniaria.
Quanto ai motivi aggiunti, l’Amministrazione ha motivato l’annullamento dei titoli in sanatoria rilevando che i permessi erano stati ottenuti in presenza di due ordinanze di demolizione e della relativa inottemperanza. In particolare, la volumetria totale del fabbricato era stata frazionata in due pratiche di condono, in contrasto con l’art. 32, comma 25, legge n. 326/2003, così inducendo l’ufficio in errore sul rispetto della soglia massima di volume condonabile.
Per questa ragione il Collegio ha ritenuto applicabile il secondo comma dell’art. 21 nonies legge n. 241/1990, con conseguente insussistenza della violazione del termine di dodici mesi per l’esercizio dell’autotutela e impossibilità di configurare alcun difetto di motivazione sull’interesse pubblico. Il superamento del termine è ammissibile quando il beneficiario abbia rappresentato uno stato preesistente diverso da quello reale, anche mediante il solo silenzio su circostanze rilevanti.
L’accertata non veridica rappresentazione della realtà esclude poi la maturazione di un affidamento tutelabile, rendendo non pertinente il richiamo al bilanciamento tra l’interesse al ripristino della legalità e quello del privato. Entrambi i ricorsi sono stati pertanto respinti, anche ai fini di eventuali successive azioni risarcitorie, con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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