Illegittimo il diniego di nulla osta per modifiche interne a malga senza contraddittorio (TAR Veneto n. 1689 del 01.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il nulla osta dell’ente gestore di un parco regionale, pur essendo atto distinto dal titolo edilizio, non può essere negato sulla base di un parere istruttorio mai comunicato al privato, in violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, quando tra l’acquisizione del parere e l’adozione del diniego vi sia un lasso temporale sufficiente per attivare il contraddittorio. La destinazione di un immobile indicata nella scheda dello strumento urbanistico del parco come “capanna custodita o bivacco” deve essere interpretata secondo le categorie funzionali tassative dell’art. 23-ter d.P.R. n. 380/2001, potendo la “capanna custodita” essere ricondotta alla destinazione turistico-ricettiva in senso lato, laddove il bivacco ne sia ontologicamente distinto. Le modifiche interne che non alterano prospetti, volumetria o sagoma dell’edificio e non mutano la destinazione d’uso integrano manutenzione straordinaria ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001, e non richiedono la valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 6 della direttiva 92/43/CEE quando, per entità, tipo e portata, non possano produrre incidenze significative sul sito protetto.
Il Fatto
Il concessionario di una malga di proprietà regionale, situata all’interno del Parco Naturale Regionale della Lessinia e inserita nello “Studio per il Recupero delle Malghe” con destinazione “capanna custodita o bivacco”, presentava nel 2025 una CILA per interventi di manutenzione straordinaria e modifiche interne. L’Ente Parco, dopo un articolato procedimento, negava il nulla osta richiesto, facendo proprio un parere della Regione Veneto secondo cui i bivacchi non sono strutture ricettive, ritenendo le opere funzionali ad attività turistico-ricettiva con alterazione della tipologia dell’immobile e considerando ostativa l’irricevibilità della valutazione di incidenza. Sulla base del diniego, il Comune ordinava di non effettuare l’intervento. Il concessionario impugnava gli atti, deducendo, tra l’altro, la violazione del contraddittorio, l’erronea qualificazione della destinazione d’uso e la non necessità della VIncA, proponendo anche domanda risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha anzitutto rilevato la violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990: il diniego di nulla osta si fondava essenzialmente su un parere regionale del 2 settembre 2025, richiesto dall’Ente Parco ma mai comunicato al privato, il quale ne era venuto a conoscenza solo con il provvedimento finale. Tra l’acquisizione del parere e l’adozione del diniego erano trascorsi ventotto giorni, tempo più che sufficiente per consentire la comunicazione dei motivi ostativi e mettere il concessionario in condizione di controdedurre, con ciò integrando una grave lesione del principio di leale collaborazione.
Nel merito, il Collegio ha escluso che l’intero fabbricato potesse essere qualificato come bivacco. La Scheda dello Studio di recupero indica la destinazione “capanna custodita o bivacco”, e la pianta catastale dimostra che il piano interrato, destinato a bivacco incustodito, è funzionalmente separato dal piano terra con cucina e sala da pranzo, riconducibile alla “capanna custodita”. Poiché tale categoria non trova riscontro nella normativa urbanistica, la sua qualificazione va operata tramite le categorie tassative dell’art. 23-ter d.P.R. n. 380/2001: non essendo l’immobile residenziale, produttivo, direzionale, commerciale o rurale, l’unica categoria compatibile è quella turistico-ricettiva in senso lato, coerente con le finalità del parco e con la disciplina dell’art. 12 d.lgs. n. 79/2011 in materia di rifugi e strutture extralberghiere. La mancata iscrizione della malga negli elenchi regionali dei bivacchi conferma tale conclusione.
Quanto agli interventi, il TAR ha ritenuto che le opere descritte nella CILA — riduzione del soppalco, sostituzione del camino, realizzazione di un deposito — costituiscano mere modifiche interne riconducibili a manutenzione straordinaria, senza alterazione di prospetti, volumetria o destinazione urbanistica, in continuità con interventi già assentiti dall’Ente Parco nel 2018 e nel 2023. Nessun cambio d’uso “verticale” era pertanto configurabile.
In relazione alla VIncA, il Tribunale ha precisato che l’unico intervento realizzato era la demolizione di un camino interno, attività edilizia libera ai sensi dell’art. 6 d.P.R. n. 380/2001, e che le restanti opere, interne e prive di effetti sull’habitat, non richiedevano la valutazione di incidenza, risultando decisive l’entità e la significatività degli effetti piuttosto che l’estensione dell’intervento. La domanda risarcitoria è stata invece respinta: pur sussistendo l’illegittimità degli atti, le amministrazioni avevano agito nell’incertezza del quadro normativo e nella complessità della situazione di fatto, configurabile come errore scusabile. Il ricorso è stato accolto con annullamento degli atti impugnati e condanna alle spese, con esclusione del Comune, il cui provvedimento era meramente consequenziale.
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Nota della Redazione
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