Sopravvenuto difetto di interesse e improcedibilità del ricorso (TAR Puglia n. 122 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse resa dalla parte ricorrente con memoria depositata prima dell’udienza di discussione determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., dovendo il giudice prendere atto della sopravvenuta cessazione della causa concreta di controversia. La pronuncia ha natura formale e non entra nel merito delle censure dedotte, sicché la compensazione delle spese di lite costituisce l’esito ordinario, conformemente alla richiesta della parte che ha dichiarato il difetto di interesse e in ragione della natura della decisione.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR Puglia, Lecce, una serie di provvedimenti con i quali il Comune di Nardò aveva ordinato la demolizione di opere realizzate in ampliamento e in difformità dal titolo edilizio rilasciato su un’area in concessione, situata in località Torre Squillace. Gli atti impugnati comprendevano l’ordinanza di demolizione n. 558 del 13.09.2024, la successiva ordinanza n. 583 del 26.09.2024 di revoca della precedente ed emissione di nuova ingiunzione, nonché la nota dell’Ufficio Paesaggistico e i verbali di sopralluogo del tecnico comunale.
Il ricorso è stato notificato in data 28 novembre 2024 e depositato il successivo 23 dicembre 2024. Il Comune di Nardò, regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Con memoria depositata in data 26 gennaio 2026, la società ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese di lite. Il Collegio, all’esito dell’udienza pubblica del 27 gennaio 2026, ha trattenuto la causa in decisione.
Il TAR ha richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, citando Cons. Stato, Sez. IV, 21 maggio 2024, n. 4488, secondo cui il giudice non può che prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse resa dalla parte ricorrente. Tale dichiarazione, in quanto espressione della cessazione della necessità di tutela giurisdizionale, impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
La pronuncia ha natura esclusivamente processuale: il Collegio non entra nel merito delle doglianze formulate avverso i provvedimenti sanzionatori, limitandosi a registrare il venir meno dell’interesse strumentale alla decisione. La declaratoria di improcedibilità consegue automaticamente alla manifestazione di volontà della parte, senza che rilevi il comportamento processuale dell’amministrazione intimata, rimasta contumace.
Quanto alle spese, il Collegio ne ha disposto la compensazione, aderendo alla richiesta della ricorrente e giustificando tale statuizione in ragione della natura formale della decisione. La compensazione prescinde, infatti, dall’esito di merito della controversia, non essendo intervenuta una pronuncia che abbia accertato la fondatezza o l’infondatezza delle pretese dedotte in giudizio.
Nota della Redazione
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