Revocazione ordinanza per errore di percezione e inesistenza della decisione (Cass. civ. Sez. V n. 8974 del 04.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revocazione disciplinata dall’art. 395, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. è ammessa esclusivamente in presenza di un errore di percezione, cioè di un errore che cade su un fatto o un atto del giudizio, e non già di un errore di giudizio, che resta insindacabile in sede di revocazione. Il difetto di costituzione del giudice, dedotto per sostenere che il provvedimento sia stato assunto in camera di consiglio fuori delle ipotesi di legge, non integra un vizio revocatorio, ma semmai un’actio nullitatis, esperibile solo a fronte di decisioni inesistenti. Nel caso di specie, il provvedimento è stato emesso in camera di consiglio nelle forme dell’art. 375, secondo comma, cod. proc. civ., dovendosi tenere pubblica udienza solo se debba trattarsi questione di diritto di particolare rilevanza o se il ricorso sia stato rimesso dalla sezione apposita di cui all’art. 376, cod. proc. civ..

Il Fatto

Il ricorrente, contribuente, aveva proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della CTR del Lazio. La Corte, con l’ordinanza oggetto di revocazione, aveva rigettato quel ricorso condannando il contribuente alle spese.

Con il nuovo ricorso, il contribuente chiede la revocazione di quella ordinanza, deducendo un unico motivo: il vizio di costituzione del giudice, per essere stato il provvedimento assunto in camera di consiglio fuori delle ipotesi di legge, e l’errore in cui la Corte sarebbe incorsa nel valutare l’oggetto del giudizio e il mancato riconoscimento della compensazione con i crediti vantati. L’Agenzia delle entrate non si è costituita con tempestivo controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la censura relativa al vizio di costituzione del giudice. Il ricorrente sostiene che la decisione sarebbe affetta da un vizio tale da renderla radicalmente nulla, per essere stata assunta in camera di consiglio al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 380 bis, cod. proc. civ.

La Corte riqualifica la doglianza: più che un vizio revocatorio, essa assume la consistenza di un’actio nullitatis, rimedio esperibile in qualunque tempo avverso decisioni inesistenti. Nella specie, però, non si versa in ipotesi di inesistenza. Il provvedimento è stato regolarmente emesso in camera di consiglio nelle forme stabilite dall’art. 375, secondo comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis: la pubblica udienza è necessaria solo per questioni di diritto di particolare rilevanza o per ricorsi rimessi dalla sezione di cui all’art. 376, cod. proc. civ.

La Corte passa poi all’oggetto specifico del dedotto vizio. Il ricorrente sostiene che l’oggetto del giudizio non fosse limitato all’annullamento di quanto iscritto a ruolo a seguito della liquidazione automatica ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, ma riguardasse una vera e propria rettifica dei risultati della dichiarazione, con attività impositiva autonoma.

Il Collegio ricorda che l’errore rilevante ai fini della revocazione è costituito da un difetto di percezione. Gli eventuali errori di giudizio restano invece del tutto irrilevanti. Nel caso concreto, l’errore dedotto riguarderebbe le ragioni della rettifica, in particolare il mancato riconoscimento della chiesta compensazione con i crediti del contribuente.

Dalla lettura della pronuncia impugnata emerge però che la Corte aveva ben presente la doglianza sulla compensazione, riportandola fra virgolette così come proposta avverso la pronuncia d’appello. La Corte aveva inoltre inquadrato il contenuto della decisione di primo grado, che aveva qualificato la cartella come atto di accertamento, di natura impositiva. Il giudice di legittimità aveva dunque appieno percepito il contenuto della decisione anteriore.

Le doglianze che il ricorrente qualifica come errore percettivo si risolvono, anche nelle altre parti del ricorso, in un’inammissibile richiesta di revisione del giudizio già espresso dalla Corte. Da qui la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese, non essendosi l’Agenzia costituita con tempestivo controricorso, con conseguente obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *