Errore revocatorio per giudicato esterno non esaminato in cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 4645 del 21.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’impugnazione per revocazione delle sentenze e delle ordinanze della Corte di cassazione è ammessa, a norma degli artt. 391-bis, 391-ter e 395, n. 4, cod. proc. civ., nell’ipotesi di errore compiuto dal giudice di legittimità nella lettura degli atti interni al giudizio di cassazione. Il vizio sussiste quando sia stata del tutto omessa la disamina dell’allegazione di un giudicato esterno ritualmente introdotta da una parte, e non quando la pronuncia sul motivo sia intervenuta con motivazione che non abbia specificamente esaminato singole argomentazioni. La possibilità di revocazione per l’allegazione di un giudicato esterno è limitata al solo caso di omissione integrale del relativo esame.
Il Fatto
Il contribuente aveva impugnato la cartella con cui l’Agenzia delle entrate disconosceva la deduzione di una somma di denaro versata in unica soluzione all’ex coniuge, in esecuzione di un accordo transattivo concluso tra i coniugi. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso originario, qualificando il versamento come adempimento delle pendenze economiche pregresse e non come assegno divorzile capitalizzato.
La Commissione tributaria regionale, in riforma, aveva ritenuto la natura transattiva dell’accordo, con novazione dell’obbligazione di mantenimento e conseguente indeducibilità del versato. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 33758, aveva rigettato il ricorso del contribuente. Contro tale ordinanza il contribuente ha proposto ricorso straordinario per revocazione, deducendo l’errore di fatto del giudice di legittimità per non aver tenuto conto di un giudicato esterno formatosi su altra annualità, pure richiamato nel ricorso e nella memoria.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente ha dedotto che la Corte, nel precedente giudizio, non aveva esaminato la deduzione relativa al giudicato formatosi su una pronuncia della stessa Corte per altra annualità, con cui era stato dichiarato inammissibile il ricorso erariale e riconosciuta la deducibilità fiscale del versamento, mantenuto il riferimento alle prescrizioni della sentenza di separazione. La mancata disamina dell’eccezione avrebbe determinato la mancata percezione del giudicato, integrando l’errore revocatorio di cui all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.
La Corte ha richiamato il principio generale secondo cui il rimedio revocatorio presuppone una divergente rappresentazione dello stesso oggetto emergente dalla sentenza e dagli atti di causa. È esperibile ove il giudice di legittimità non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, mentre è escluso ove la pronuncia sul motivo sia intervenuta, pur con motivazione che non abbia specificamente esaminato alcune argomentazioni, poiché in tal caso è dedotto un errore di giudizio e non un errore di fatto, come precisato dalle Sezioni Unite n. 31032 del 2019.
Coerenti con tale impostazione sono gli arresti secondo cui la revocazione per giudicato esterno è ammessa nel solo caso in cui sia stato del tutto omesso l’esame della relativa allegazione ad opera di una parte. La Corte ha ritenuto irrilevante che il fatto non percepito consista in una porzione del ricorso, poiché ciò non esclude la ricorrenza dell’errore revocatorio di cui all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.
Nel caso concreto, dalla lettura del ricorso e della memoria del giudizio conclusosi con l’ordinanza impugnata è emerso che il giudicato esterno era dedotto già nella premessa del ricorso, oltre che nel corpo del motivo, e che di esso non vi è alcuna indicazione nell’ordinanza impugnata. Integrati i presupposti dell’errore revocatorio, la Corte è passata alla fase rescissoria: dall’ordinanza n. 4402/2014 risulta che la Commissione tributaria regionale aveva qualificato il versamento come adempimento di un’obbligazione pregressa, mantenuto il riferimento al titolo originario e riconosciutane la deducibilità fiscale. Tale statuizione sulla qualificazione dell’accordo, rilevante anche per il versamento dell’anno in esame, costituisce giudicato favorevole al contribuente.
Il ricorso per revocazione è stato pertanto accolto, l’ordinanza n. 33758/2019 revocata e, in sede rescissoria, il ricorso del contribuente contro la sentenza della Commissione tributaria regionale accolto, con cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza dell’Agenzia delle entrate.
Nota della Redazione
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