Improcedibilità della VIA e archiviazione dell’autorizzazione unica: il TAR fissa il merito ex art. 55, comma 10, c.p.a. (TAR Sardegna n. 52 del 18.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio cautelare avverso provvedimenti concernenti l’impianto fotovoltaico, il Tribunale amministrativo, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., può fissare sin d’ora l’udienza di merito quando le esigenze cautelari della parte ricorrente risultino soddisfabili mediante la sollecita definizione del giudizio. La scelta di trattare il merito non richiede una valutazione prognostica sull’esito del ricorso, ma postula unicamente la compatibilità della misura con l’urgenza dedotta. Le spese di lite, incluse quelle relative alla fase cautelare, restano demandate alla decisione finale.

Il Fatto

La società ricorrente, operante nel settore delle energie rinnovabili, aveva presentato istanza di verifica di assoggettabilità a VIA per la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 14.201,60 kWp con sistema di accumulo. Il Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali della Regione Sardegna aveva comunicato l’improcedibilità dell’istanza con provvedimento del 20 febbraio 2025. La società impugnava il provvedimento e, con motivi aggiunti, gravava anche la successiva nota di rigetto e archiviazione della domanda di autorizzazione unica, chiedendone l’annullamento e la sospensione degli effetti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, esaminata l’istanza cautelare, ha ritenuto che le esigenze rappresentate dalla parte ricorrente potessero essere adeguatamente soddisfatte mediante la fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Tale disposizione consente al giudice amministrativo, quando la controversia sia matura o le esigenze di urgenza siano compatibili con una definizione ravvicinata del giudizio, di anticipare la trattazione del merito, evitando una duplicazione di attività processuale.

La decisione non implica alcuna valutazione prognostica sull’esito del ricorso, ma si fonda sulla considerazione che la definizione del merito all’udienza pubblica del 20 maggio 2026 risulti idonea a comporre l’interesse cautelare dedotto. Il Tribunale ha pertanto accolto l’istanza cautelare limitatamente all’effetto di sollecitazione del giudizio di merito, disponendo la trattazione della causa nella prossima udienza pubblica.

Quanto alle spese di lite, il Collegio ha demandato ogni statuizione alla definizione del merito, comprendendo anche gli oneri della fase cautelare. La camera di consiglio si è svolta il 18 febbraio 2026 e l’ordinanza è stata depositata in pari data.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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