Revocazione per omessa pronuncia su argomentazioni a sostegno del motivo (C.G.A.R.S. n. 414 del 03.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Non integra l’errore di fatto revocatorio di cui all’art. 395, comma 1, n. 4), c.p.c. la mancata pronuncia del giudice su tutte le argomentazioni svolte a sostegno di un motivo di appello. Occorre distinguere il motivo di ricorso, che identifica la domanda e impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato, dalle argomentazioni che lo illustrano, rispetto alle quali non sussiste alcun obbligo di specifica pronuncia. Il vizio revocatorio attinge l’attività preliminare di lettura e percezione degli atti, non l’attività di ragionamento e valutazione del contenuto delle domande. La carenza di motivazione su singole difese, ove il motivo sia stato esaminato e deciso, configura un errore di giudizio non denunciabile con la revocazione.

Il Fatto

La ricorrente, una casa di cura, propone revocazione avverso una precedente sentenza del medesimo Consiglio di Giustizia Amministrativa, denunciando l’errore di fatto revocatorio consistente nell’asserita omessa pronuncia su un motivo di appello. Secondo la prospettazione, il giudice dell’impugnazione non avrebbe esaminato la censura relativa al mancato rilievo, da parte dell’amministrazione, degli effetti del giudicato formatosi su una sentenza del 2009 dello stesso Consiglio, che aveva annullato un decreto assessoriale.

La ricorrente sostiene che, ove tale doglianza fosse stata scrutinata, l’appello sarebbe stato accolto. Si costituiscono per resistere l’azienda sanitaria provinciale, l’assessorato regionale e alcune case di cura, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del mezzo. La causa perviene alla decisione all’udienza pubblica del 7 febbraio 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla distinzione, enunciata dall’Adunanza Plenaria n. 21 del 2016, tra motivo di ricorso e argomentazioni che lo sostengono. Il motivo delimita la domanda e su di esso si misura l’obbligo di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; le argomentazioni illustrano le censure ma non ampliano né restringono la domanda, e rispetto ad esse non sussiste un obbligo di specifica motivazione.

Su questa base la Corte rileva che la sentenza revocanda ha richiamato espressamente, nella parte in fatto, il denunciato contrasto con il giudicato del 2009 e lo ha poi affrontato nella motivazione, escludendo che il decreto relativo all’anno 2002 fosse in discussione in quel giudizio e ritenendo irrilevanti le ulteriori censure. Già sul piano letterale, dunque, la censura risulta esaminata e decisa, sia pure con esito sfavorevole alla parte.

Il Collegio richiama poi l’indirizzo consolidato secondo cui l’errore revocatorio deve attingere l’attività preliminare del giudice, concernente la lettura e la percezione degli atti quanto alla loro esistenza e al loro significato letterale. Non può invece coinvolgere la successiva attività di ragionamento, apprezzamento e valutazione del contenuto delle domande, che può dar luogo solo a un errore di giudizio, non denunciabile con la revocazione, pena la trasformazione del rimedio in un inesistente terzo grado di giudizio. A sostegno sono citate Cons. Stato, sez. VI, n. 6422 del 2023 e precedenti del medesimo Consiglio di Giustizia Amministrativa.

Non potendosi ravvisare, neppure in astratto, il prospettato errore di fatto, il ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese del grado sono integralmente compensate tra le parti costituite per la natura della res controversa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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