Trasferimento ufficiale e deroga all’anzianità: obbligo di motivazione (TAR Lazio n. 413 del 03.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti di trasferimento dei militari costituiscono ordini e, ai sensi dell’art. 1349, comma 3, cod. ord. mil., sono sottratti all’applicazione dei capi I, III e IV della legge n. 241/1990, con particolare riguardo all’obbligo di motivazione. Tale disposizione va tuttavia letta in senso costituzionalmente orientato, poiché l’obbligo motivazionale è applicazione dei principi dell’art. 97 Cost., estensibili all’ambito militare. Ne consegue che, ove l’amministrazione, nell’assegnazione di incarichi di comando, si discosti dal criterio dell’anzianità di ruolo — richiamato dalla stessa procedente e previsto dall’art. 854 cod. ord. mil. — lo scostamento deve trovare espressa ed adeguata motivazione. La natura comparativa delle valutazioni e la specificità dell’incarico di comando, elemento significativo ai fini dell’avanzamento, impongono il rispetto dei canoni di trasparenza e imparzialità.
Il Fatto
Il ricorrente, ufficiale del Corpo delle Capitanerie di Porto, impugnava la Pianificazione d’impiego degli Ufficiali per l’anno 2023 e il conseguente ordine di trasferimento d’autorità, con cui gli veniva assegnato un incarico equipollente ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comando, anziché un incarico di Comandante di Compartimento. Il ricorrente era collocato al settimo posto nell’aliquota di riferimento.
Con due successivi ricorsi per motivi aggiunti estendeva l’impugnazione agli ordini di impiego sopravvenuti e al piano degli avvicendamenti. Deduceva, tra l’altro, la violazione dei criteri di anzianità e merito e l’omessa considerazione delle sopravvenute esigenze di assistenza della madre, invocando i benefici della legge n. 104/1992. Chiedeva l’annullamento degli atti e, in via subordinata, l’accertamento del proprio interesse alla permanenza nella sede di provenienza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente respinto l’eccezione di violazione del diritto di difesa per la partecipazione alle udienze di un funzionario dell’amministrazione delegato dall’Avvocatura dello Stato. La partecipazione trova fondamento nell’art. 2 del R.D. n. 1611/1933 e non è riconducibile all’art. 417-bis cod. proc. civ., dettato per il lavoro contrattualizzato.
Nel merito il Tribunale ha distinto due gruppi di censure. Quanto al primo, ha rilevato che l’amministrazione, pur godendo di ampia discrezionalità nel bilanciamento tra aspirazioni personali ed esigenze di servizio, aveva essa stessa individuato nell’ordine di ruolo il criterio di scelta. Dagli atti emergeva tuttavia che incarichi di comando erano stati assegnati a ufficiali collocati all’undicesimo, tredicesimo, quattordicesimo, quindicesimo, diciassettesimo e diciottesimo posto, quindi in posizione successiva al ricorrente, senza alcuna motivazione sulla deroga.
Richiamando Cons. Stato, sez. IV, n. 8018/2010 e n. 926/2013, nonché Cons. Stato, sez. II, n. 1910/2021 e Corte cost. n. 310/2010, il Collegio ha affermato l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 1349 cod. ord. mil.. Lo scostamento dall’anzianità avrebbe dovuto essere espressamente motivato, anche perché l’incarico di comando costituisce elemento significativo ai fini del successivo avanzamento. I motivi sono stati pertanto accolti, con assorbimento delle ulteriori doglianze.
Il secondo gruppo di censure è stato invece respinto. Il differimento degli obblighi di comando non trovava fondamento nella prassi, secondo cui l’aliquota è avviata nel biennio precedente a fini cautelativi. Soprattutto, difettava una specifica istanza di ammissione ai benefici della legge n. 104/1992, così che l’amministrazione non era vincolata a tenerne conto. Le valutazioni del Comando non presentavano profili di manifesta illogicità.
Il Tribunale ha respinto le censure sulla relazione illustrativa, priva di autonoma efficacia lesiva, e sull’omessa indicazione del regime impugnatorio, comportante al più la rimessione in termini non invocata. Ha inoltre escluso che l’assegnazione dell’alloggio di servizio costituisca presupposto di legittimità. Gli atti impugnati sono stati annullati nei limiti esposti, ai fini del riesame della posizione del ricorrente, con compensazione delle spese per la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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