La mancata riunione dei ricorsi è scelta discrezionale non sindacabile in appello (C.G.A.R.S. n. 206 del 18.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La riunione dei ricorsi amministrativi connessi, ai sensi dell’art. 70 cod. proc. amm., costituisce una facoltà rimessa alla discrezionalità del Collegio, il cui mancato esercizio non integra di per sé vizio della pronuncia ed è sindacabile soltanto per manifesta abnormità. Nel processo amministrativo i provvedimenti di riunione hanno carattere meramente ordinatorio, sono privi di valenza decisoria e non sono impugnabili, salvo il caso in cui la medesima domanda sia proposta con due distinti ricorsi dinanzi al medesimo giudice. La nullità della sentenza per motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione sia totalmente mancante o si fondi su affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa e obiettivamente incomprensibile. Il silenzio-rigetto sull’istanza di sanatoria edilizia non è illegittimo per carenza di motivazione, poiché l’obbligo di motivare sussiste soltanto ove il Comune intenda accogliere la domanda, gravando sul richiedente l’onere di provare la doppia conformità urbanistica.

Il Fatto

Le appellanti avevano chiesto al TAR Sicilia l’annullamento del silenzio diniego formatosi sull’istanza di concessione in sanatoria presentata nel 2009 ai sensi della legge n. 47/1985, deducendo la carenza di motivazione. Il TAR, con sentenza n. 1623/2021, aveva rigettato il ricorso.

Le ricorrenti hanno proposto appello lamentando, in primo luogo, la mancata pronuncia sulla richiesta di riunione ad altro giudizio pendente dinanzi allo stesso TAR, avente ad oggetto l’impugnazione del verbale di inottemperanza alla medesima ordinanza di demolizione. Hanno inoltre eccepito la nullità della sentenza per motivazione apparente e chiesto la sospensione del giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla questione di legittimità relativa all’art. 36, comma 3, d.P.R. n. 380/2001. Il Comune non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo osservando che il giudizio in esame riguarda l’annullamento del silenzio-rigetto sull’istanza di sanatoria, mentre l’altro ha ad oggetto il verbale di inottemperanza e l’acquisizione al patrimonio comunale. La riunione dei ricorsi, ai sensi dell’art. 70 cod. proc. amm., è una facoltà discrezionale: il suo mancato esercizio, pur in presenza dei presupposti, non costituisce vizio della pronuncia ed è sindacabile solo per manifesta abnormità. I provvedimenti di riunione hanno carattere ordinatorio e non hanno valenza decisoria. Il Collegio richiama il costante orientamento (Cons. Stato n. 7986 del 2023, n. 581 del 2023, n. 4278 del 2023, n. 2251 del 2023): la riunione non è mai obbligatoria e risponde a ragioni di economia processuale.

Quanto al secondo motivo, la sentenza impugnata non è priva degli elementi minimi di motivazione. La motivazione apparente ricorre solo in presenza di anomalie argomentative tali da collocarla al di sotto del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.; solo il difetto assoluto integra, per il combinato disposto degli artt. 88, comma 2, lett. d) e 105, comma 1, cod. proc. amm., un caso di nullità (Cons. Stato n. 9983 del 2023, n. 8140 del 2023, n. 7336 del 2023). La sentenza appellata espone con chiarezza i provvedimenti impugnati e le ragioni del rigetto.

Il terzo motivo è infondato. Non vi è ragione di sospendere il giudizio: la Corte costituzionale, con sentenza n. 42 del 2023, ha dichiarato inammissibile, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione sollevata dal TAR Lazio sull’art. 36, comma 3, d.P.R. n. 380/2001. La Corte ha chiarito che l’accertamento di conformità si distingue dal condono edilizio e che il decorso dei sessanta giorni configura un silenzio con valore legale di diniego, non una mera inerzia.

Infine, il Collegio condivide l’argomentare del TAR: in materia di sanatoria edilizia il Comune non ha obbligo di accertare d’ufficio la conformità urbanistica, gravando sul richiedente la prova della doppia conformità. Nel caso di specie il Comune non si è pronunciato nei sessanta giorni e le appellanti non hanno provato i requisiti tecnici, non essendo stata integrata la documentazione richiesta con nota del 2009. Il silenzio-rigetto è pertanto legittimo. L’appello è respinto, nulla sulle spese per la mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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