Revocazione per omesso esame di documenti: decisività e doppia ratio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21016 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione ex art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il mancato esame di un documento può essere denunciato solo ove questo offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito. La pronuncia di merito non è frutto di una svista percettiva, ma di un apprezzamento critico delle risultanze processuali: essa si sottrae quindi al rimedio revocatorio. Ove la sentenza impugnata ponga una duplice ratio decidendi, il ricorso che censuri una sola di esse è inammissibile per difetto di decisività.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di una università, con inserimento in pianta organica e condanna alle differenze retributive e al risarcimento del danno. Il Tribunale aveva respinto la domanda; la Corte d’appello aveva confermato la reiezione, ritenendo il quadro probatorio incerto sia sulla continuità della prestazione oltre i limiti dei contratti di collaborazione, sia sull’estraneità dei compiti svolti rispetto a quelli contrattualmente individuati.
Contro tale decisione il lavoratore aveva proposto ricorso per revocazione, deducendo l’omesso esame di due documenti che, a suo dire, avrebbero dimostrato l’attività lavorativa dal 1998 in modo ininterrotto e lo svolgimento di compiti non coperti dai contratti. La Corte d’appello aveva rigettato anche il ricorso per revocazione. Propone quindi ricorso per cassazione, resistito dall’università con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esamina anzitutto il primo motivo, con cui il ricorrente denuncia violazione dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., in riferimento all’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., lamentando la parziale lettura dei documenti. Il motivo è dichiarato inammissibile.
La sentenza impugnata poggia su una duplice ratio decidendi. Da un lato, l’assenza di indicazione del “fatto” revocatorio di cui si suppone l’inesistenza o la verità positivamente stabilita. Dall’altro, l’assenza di ogni elemento di decisività dei documenti invocati: era impossibile comprendere come l’affermazione di collaborazione con un centro di ricerca dal 18.06.1998, contenuta nel primo documento, o l’impegno di una somma di denaro a gravare su fondi di un dipartimento, contenuta nel secondo, avrebbero potuto determinare quel giudizio di certa invalidazione di ogni altra risultanza istruttoria.
Il ricorrente censura, peraltro inammissibilmente in presenza di una duplice ratio, solo la seconda affermazione, con argomenti erronei, difettando ogni decisività della documentazione. Il primo documento, come trascritto in ricorso, non contiene l’avverbio “ininterrottamente” riferito alle collaborazioni; il secondo lascia intendere il conferimento di una ulteriore prestazione occasionale, che non inficerebbe l’impianto motivazionale della pronuncia oggetto di revocazione, la quale fa leva sia sull’assenza di subordinazione sia sull’assenza di continuità della prestazione.
Su tali profili erano emerse posizioni contrapposte, oggetto di discussione alla stregua dell’intero compendio documentale e testimoniale. La pronuncia del giudice di merito non è frutto di una svista percettiva, ma di un apprezzamento critico delle diverse risultanze: si sottrae pertanto al rimedio revocatorio, secondo l’insegnamento richiamato dalla stessa Corte. Segue la reiezione del motivo.
Il secondo motivo, che denuncia violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. per l’indicazione in dispositivo di un nominativo errato e di una data di sentenza erronea, è dichiarato destituito di fondamento: evidente è l’errore materiale, che non inficia la pronuncia una volta emendato con il nominativo corretto del ricorrente, indicato più volte nel testo. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese secondo la soccombenza.
Nota della Redazione
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